9 Rendita transitoria AVS
I diritti a una rendita transitoria AVS maturati prima del 1° gennaio 2024 si basano sul regolamento valido fino al 31 dicembre 2023. Le rendite transitorie AVS correnti vengono corrisposte per le donne nate negli anni 1961, 1962 e 1963 fino all’età di riferimento ai sensi della lettera a della disposizione transitoria relativa alla modifica del 17 dicembre 2021 (AVS 21), al massimo fino al decesso; dal raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento secondo il regolamento valido fino al 31 dicembre 2023, l’ammontare della rendita si basa sull’importo totale ancora disponibile ai sensi dell’art. 12 cpv. 2.
I diritti a una rendita transitoria AVS maturati a partire dal 1° gennaio 2024 sono corrisposti per le donne nate negli anni 1961, 1962 e 1963 fino all’età di riferimento secondo la lettera a della disposizione transitoria relativa alla modifica del 17 dicembre 2021 (AVS 21).