Art. 8 Affiliazione e riscatto nella Cassa pensioni
- dei prelievi anticipati effettuati per la promozione della proprietà di abitazioni, che non devono essere più ripagati;
- dell’avere del pilastro 3a, che supera il limite ai sensi dell’art. 60a cpv. 2 OPP 2;
- dell’avere di libero passaggio ai sensi dell’art. 60a cpv. 3 OPP 2, che non è stato fatto confluire nella Cassa pensioni;
Per le persone provenienti dall’estero che non sono mai state affiliate a un istituto di previdenza in Svizzera, la somma di riscatto annua è limitata nel primo quinquennio al 20% del salario assicurato. Decorso il primo quinquennio, l’assicurato può riscattare le prestazioni piene previste dal regolamento.
La limitazione non si applica se l’assicurato fa trasferire direttamente da un sistema previdenziale estero alla cassa pensioni i suoi diritti all’assistenza acquisiti all’estero senza far valere per tale trasferimento alcuna deduzione dalle imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni o dei Comuni.
Se una persona assicurata che percepisce o ha percepito una prestazione di vecchiaia da un istituto di previdenza effettua un riscatto nella cassa pensioni, l’importo massimo della somma di riscatto si riduce nella misura della prestazione di vecchiaia già percepita.
In caso di adesione a un nuovo istituto di previdenza e di trasferimento della prestazione d’uscita al nuovo istituto di previdenza ai sensi dell’art. 5a cpv. 4, la prestazione d’uscita trasferita non può essere compensata da riacquisti.
Sono esclusi dalla limitazione i riscatti in caso di divorzio. Il nuovo riscatto in seguito a divorzio deve tuttavia avvenire prima del riscatto ai sensi del cpv. 2.