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Table of contents for the Regolamento di previdenza Sistema misto dei primati report

Regolamento di previdenza Sistema misto dei primati
Disposizioni generali
Art. 1 Nome e scopoArt. 2 Partner in unione domestica registrata
Obbligo di assicurazione
Art. 3 Cerchia degli assicuratiArt. 4 Inizio e fine dell’affiliazioneArt. 5 Assicurazione volontariaArt. 5a
Salario assicurato
Art. 6 Salario assicurato
Contributi
Art. 7 Contributi
Riscatto nella Cassa pensioni
Art. 8 Affiliazione e riscatto nella Cassa pensioni
Prestazioni della Cassa pensioni
Art. 9 Avere di vecchiaiaArt. 10 Rendita di vecchiaiaArt. 10a Differimento della rendita al raggiungimento dell’età di riferimentoArt. 11 Finanziamento della riduzione delle prestazioni di vecchiaia in caso di pensionamento anticipatoArt. 12 Rendita transitoria AVSArt. 13 Pensionamento parzialeArt. 14 Rendita per figli di pensionatoArt. 15 Rendita per coniugiArt. 16 Rendita per conviventiArt. 17 Rendita per orfaniArt. 18 Capitale in caso di decessoArt. 19 Rendita di invaliditàArt. 20 Proroga provvisoria del rapporto di assicurazione e mantenimento del diritto alle prestazioniArt. 21 Esonero dai contributiArt. 22 Anticipo AIArt. 23 Rendita per figli di invalidiArt. 24 Finanziamento della proprietà di abitazioniArt. 25 Prestazione di libero passaggioArt. 26 Ammontare della prestazione di libero passaggioArt. 27 DivorzioArt. 28 Prestazione in caso di scioglimento del rapporto di lavoro per motivi aziendali
Disposizioni generali concernenti le prestazioni
Art. 29 Versamenti e rimborsoArt. 30 Adeguamento delle rendite al carovitaArt. 31 Riduzione delle prestazioniArt. 32 Regresso della Cassa pensioni
Organizzazione e amministrazione
Art. 33 Consiglio di fondazioneArt. 34 Diritti di informazioneArt. 34a Obbligo del segreto, diffusione dei dati
Ulteriori disposizioni
Art. 35 Organizzazione giudiziariaArt. 36 SottocoperturaArt. 37 Scioglimento di contratti di affiliazione, liquidazione parziale e scioglimento della Cassa pensioniArt. 38 Disposizioni transitorie
1 Compensazione per la riduzione della rendita di vecchiaia (appendice 3)2 Assunzione dei pensionati da parte della CPP – Caisse de Pensions a partire dal 1° gennaio 20163 Rendite correnti al 31° dicembre 20134 Diritti acquisiti rendite di invalidità temporanee al 31 dicembre 2022 (art. 19 cpv. 6)5 Beneficiari di una rendita di invalidità in caso di acquisizioni di aziende6 Prestazioni per superstiti ai divorziati (art. 15 cpv. 7)7 Rendita per figli di pensionato (art. 14)8 Capitale in caso di decesso (art. 18)9 Rendita transitoria AVS
Art. 39 ModificheArt. 40 Entrata in vigore
Appendici
Appendice 1 Contributi degli assicurati e dei datori di lavoro (art. 7)Appendice 2 Accrediti di vecchiaia (art. 9)Appendice 3 Aliquote di conversione (art. 10)Appendice 4 Affiliazione alla Cassa pensioni e riscatto (art. 8 cpv. 2)Appendice 5 Finanziamento della riduzione della rendita in caso di pensionamento di vecchiaia anticipato (art. 11)Appendice 6 Rendita transitoria AVS (art. 12 cpv. 2 e 4)Appendice 7 Supplemento per i diritti acquisiti (art. 19 cpv. 6)
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Art. 8 Affiliazione e riscatto nella Cassa pensioni

1 Le prestazioni di libero passaggio di precedenti istituti di previdenza devono essere versate alla Cassa pensioni e accreditati sul conto di vecchiaia.
2 L’assicurato può aumentare il suo avere di vecchiaia sovraobbligatorio con versamenti volontari e migliorare in tal modo le prestazioni assicurate. I versamenti massimi consentiti sono indicati nella tabella riportata nell’appendice 4. L’importo massimo della somma di riscatto si riduce:
  • dei prelievi anticipati effettuati per la promozione della proprietà di abitazioni, che non devono essere più ripagati;
  • dell’avere del pilastro 3a, che supera il limite ai sensi dell’art. 60a cpv. 2 OPP 2;
  • dell’avere di libero passaggio ai sensi dell’art. 60a cpv. 3 OPP 2, che non è stato fatto confluire nella Cassa pensioni;

Per le persone provenienti dall’estero che non sono mai state affiliate a un istituto di previdenza in Svizzera, la somma di riscatto annua è limitata nel primo quinquennio al 20% del salario assicurato. Decorso il primo quinquennio, l’assicurato può riscattare le prestazioni piene previste dal regolamento.

La limitazione non si applica se l’assicurato fa trasferire direttamente da un sistema previdenziale estero alla cassa pensioni i suoi diritti all’assistenza acquisiti all’estero senza far valere per tale trasferimento alcuna deduzione dalle imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni o dei Comuni.

Se una persona assicurata che percepisce o ha percepito una prestazione di vecchiaia da un istituto di previdenza effettua un riscatto nella cassa pensioni, l’importo massimo della somma di riscatto si riduce nella misura della prestazione di vecchiaia già percepita.

In caso di adesione a un nuovo istituto di previdenza e di trasferimento della prestazione d’uscita al nuovo istituto di previdenza ai sensi dell’art. 5a cpv. 4, la prestazione d’uscita trasferita non può essere compensata da riacquisti.

3 Se sono stati effettuati riscatti, le prestazioni che ne risultano non possono essere percepite sotto forma di capitale di previdenza durante i 3 anni successivi. Se sono stati effettuati pagamenti anticipati per la promozione della proprietà di abitazioni, i riscatti volontari possono essere effettuati solo dopo avere reintegrato questi prelievi anticipati.

Sono esclusi dalla limitazione i riscatti in caso di divorzio. Il nuovo riscatto in seguito a divorzio deve tuttavia avvenire prima del riscatto ai sensi del cpv. 2.

4 I riscatti nella Cassa pensioni possono essere effettuati al più tardi il 15 dicembre (data valuta) di ogni anno civile. I riscatti ricevuti in un secondo tempo dall’istituto di previdenza vengono rimborsati alla persona assicurata senza interessi.
5 La responsabilità di chiarire la deducibilità fiscale di un riscatto spetta unicamente all’assicurato.