Art. 3 Cerchia degli assicurati
1 Sono ammesse alla Cassa pensioni, a condizione che percepiscano un salario annuale di almeno CHF 3000, le seguenti persone:
- gli impiegati con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o di durata superiore a 3 mesi;
- gli impiegati che svolgono molteplici impieghi presso lo stesso datore di lavoro membro della Cassa pensioni, a condizione che i loro rapporti di lavoro siano stati complessivamente superiori a 3 mesi e non vi siano state interruzioni superiori a 3 mesi fra due impieghi. In tal caso l’assicurazione decorre a partire dal 4° mese. Decorre a partire dal 1° mese se, antecedentemente al primo giorno lavorativo, è stato concordato che l’impiego durerà più di 3 mesi.
2 Gli impiegati occupati all’estero possono essere affiliati alla Cassa pensioni se il loro salario è soggetto all’AVS.
3 Per i dipendenti con stipendi mensili variabili e/o rapporti pensionistici nel corso dell’anno, il salario minimo di cui al paragrafo 1 è calcolato sulla base di uno stipendio annuo (estrapolato).
4 Non sono assicurati i collaboratori che:
- sono invalidi almeno al 70% ai sensi dell’AI;
- hanno già raggiunto l’età di riferimento al momento dell’entrata in servizio, oppure
- l’assicurazione è mantenuta provvisoriamente presso l’istituto di previdenza tenuto a versare le prestazioni secondo l’articolo 26a LPP.
5 I membri di un Consiglio di amministrazione di Swisscom che lavorano a tempo pieno per Swisscom sono assicurati sulla base del loro salario di base presso Swisscom (senza altre componenti salariali regolari o irregolari). I membri del Consiglio di amministrazione di Swisscom che lavorano a tempo parziale e sono già assicurati obbligatoriamente per un’attività lucrativa a tempo pieno o che esercitano un’attività indipendente a tempo pieno non sono assicurati con comPlan.
6 Il Consiglio di fondazione regola l’affiliazione di altre persone.