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Table of contents for the Regolamento di previdenza Sistema misto dei primati report

Regolamento di previdenza Sistema misto dei primati
Disposizioni generali
Art. 1 Nome e scopoArt. 2 Partner in unione domestica registrata
Obbligo di assicurazione
Art. 3 Cerchia degli assicuratiArt. 4 Inizio e fine dell’affiliazioneArt. 5 Assicurazione volontariaArt. 5a
Salario assicurato
Art. 6 Salario assicurato
Contributi
Art. 7 Contributi
Riscatto nella Cassa pensioni
Art. 8 Affiliazione e riscatto nella Cassa pensioni
Prestazioni della Cassa pensioni
Art. 9 Avere di vecchiaiaArt. 10 Rendita di vecchiaiaArt. 10a Differimento della rendita al raggiungimento dell’età di riferimentoArt. 11 Finanziamento della riduzione delle prestazioni di vecchiaia in caso di pensionamento anticipatoArt. 12 Rendita transitoria AVSArt. 13 Pensionamento parzialeArt. 14 Rendita per figli di pensionatoArt. 15 Rendita per coniugiArt. 16 Rendita per conviventiArt. 17 Rendita per orfaniArt. 18 Capitale in caso di decessoArt. 19 Rendita di invaliditàArt. 20 Proroga provvisoria del rapporto di assicurazione e mantenimento del diritto alle prestazioniArt. 21 Esonero dai contributiArt. 22 Anticipo AIArt. 23 Rendita per figli di invalidiArt. 24 Finanziamento della proprietà di abitazioniArt. 25 Prestazione di libero passaggioArt. 26 Ammontare della prestazione di libero passaggioArt. 27 DivorzioArt. 28 Prestazione in caso di scioglimento del rapporto di lavoro per motivi aziendali
Disposizioni generali concernenti le prestazioni
Art. 29 Versamenti e rimborsoArt. 30 Adeguamento delle rendite al carovitaArt. 31 Riduzione delle prestazioniArt. 32 Regresso della Cassa pensioni
Organizzazione e amministrazione
Art. 33 Consiglio di fondazioneArt. 34 Diritti di informazioneArt. 34a Obbligo del segreto, diffusione dei dati
Ulteriori disposizioni
Art. 35 Organizzazione giudiziariaArt. 36 SottocoperturaArt. 37 Scioglimento di contratti di affiliazione, liquidazione parziale e scioglimento della Cassa pensioniArt. 38 Disposizioni transitorie
1 Compensazione per la riduzione della rendita di vecchiaia (appendice 3)2 Assunzione dei pensionati da parte della CPP – Caisse de Pensions a partire dal 1° gennaio 20163 Rendite correnti al 31° dicembre 20134 Diritti acquisiti rendite di invalidità temporanee al 31 dicembre 2022 (art. 19 cpv. 6)5 Beneficiari di una rendita di invalidità in caso di acquisizioni di aziende6 Prestazioni per superstiti ai divorziati (art. 15 cpv. 7)7 Rendita per figli di pensionato (art. 14)8 Capitale in caso di decesso (art. 18)9 Rendita transitoria AVS
Art. 39 ModificheArt. 40 Entrata in vigore
Appendici
Appendice 1 Contributi degli assicurati e dei datori di lavoro (art. 7)Appendice 2 Accrediti di vecchiaia (art. 9)Appendice 3 Aliquote di conversione (art. 10)Appendice 4 Affiliazione alla Cassa pensioni e riscatto (art. 8 cpv. 2)Appendice 5 Finanziamento della riduzione della rendita in caso di pensionamento di vecchiaia anticipato (art. 11)Appendice 6 Rendita transitoria AVS (art. 12 cpv. 2 e 4)Appendice 7 Supplemento per i diritti acquisiti (art. 19 cpv. 6)
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Art. 3 Cerchia degli assicurati

1 Sono ammesse alla Cassa pensioni, a condizione che percepiscano un salario annuale di almeno CHF 3000, le seguenti persone:
  • gli impiegati con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o di durata superiore a 3 mesi;
  • gli impiegati che svolgono molteplici impieghi presso lo stesso datore di lavoro membro della Cassa pensioni, a condizione che i loro rapporti di lavoro siano stati complessivamente superiori a 3 mesi e non vi siano state interruzioni superiori a 3 mesi fra due impieghi. In tal caso l’assicurazione decorre a partire dal 4° mese. Decorre a partire dal 1° mese se, antecedentemente al primo giorno lavorativo, è stato concordato che l’impiego durerà più di 3 mesi.
2 Gli impiegati occupati all’estero possono essere affiliati alla Cassa pensioni se il loro salario è soggetto all’AVS.
3 Per i dipendenti con stipendi mensili variabili e/o rapporti pensionistici nel corso dell’anno, il salario minimo di cui al paragrafo 1 è calcolato sulla base di uno stipendio annuo (estrapolato).
4 Non sono assicurati i collaboratori che:
  • sono invalidi almeno al 70% ai sensi dell’AI;
  • hanno già raggiunto l’età di riferimento al momento dell’entrata in servizio, oppure
  • l’assicurazione è mantenuta provvisoriamente presso l’istituto di previdenza tenuto a versare le prestazioni secondo l’articolo 26a LPP.
5 I membri di un Consiglio di amministrazione di Swisscom che lavorano a tempo pieno per Swisscom sono assicurati sulla base del loro salario di base presso Swisscom (senza altre componenti salariali regolari o irregolari). I membri del Consiglio di amministrazione di Swisscom che lavorano a tempo parziale e sono già assicurati obbligatoriamente per un’attività lucrativa a tempo pieno o che esercitano un’attività indipendente a tempo pieno non sono assicurati con comPlan.
6 Il Consiglio di fondazione regola l’affiliazione di altre persone.