Art. 21 Esonero dai contributi
1 Con l’inizio del diritto alla rendita dell’assicurazione federale AI è sospeso l’obbligo di pagare i contributi. Essa è concessa per l’assicurato e il datore di lavoro finché sussiste l’incapacità al lavoro o l’invalidità, tuttavia al massimo fino al raggiungimento dell’età di riferimento.
2 In caso di incapacità lavorativa o invalidità parziale, subentra un esonero parziale dai contributi proporzionale al grado di incapacità lavorativa/invalidità. Un’incapacità lavorativa/invalidità inferiore al 25% non dà diritto all’esonero dai contributi, mentre a partire da un’incapacità lavorativa o invalidità superiore al 70% è concesso l’esonero totale dai contributi.
3 Se alla persona assicurata viene concessa una rendita d’invalidità parziale, l’istituto di previdenza suddivide il conto di vecchiaia, il conto complementare e il conto di prefinanziamento in una parte attiva e una parte d’invalidità ai sensi dell’art. 19 cpv. 2. In caso d’invalidità di almeno il 70%, non è prevista alcuna parte attiva. L’esonero dai contributi sulla parte invalida entra in considerazione per gli accrediti di vecchiaia «Standard» (appendice 2) in base al salario assicurato al verificarsi del caso di previdenza e comprende anche i futuri aumenti dei contributi che hanno attinenza con l’età. Gli accrediti di vecchiaia più elevati di quelli «Standard» non sono più ammessi con l’inizio dell’esonero dai contributi sulla parte invalida.