Art. 19 Rendita di invalidità
In caso di grado di invalidità inferiore al 40%, la Cassa pensioni è autorizzata a verificare e adeguare in qualsiasi momento il grado di invalidità. L’assicurato è tenuto a sottoporsi ai chiarimenti medici e a presentare alla Cassa pensioni annualmente, senza che gli venga chiesto, il certificato di salario o la dichiarazione fiscale aggiornati. L’aumento del reddito da lavoro effettivamente percepito porta a un adeguamento del grado di invalidità senza bisogno di sottoporsi a ulteriori chiarimenti medici. Il nuovo grado di invalidità è calcolato sulla base del reddito al momento in cui è subentrata l’invalidità parziale (compreso l’adeguamento all’indice dei salari nominali) e del reddito attualmente percepito. In caso di peggioramento dello stato di salute, la persona assicurata può presentare una nuova richiesta di rendita o una richiesta di revisione alla Cassa pensioni.
Il diritto si estingue (fatto salvo l’art. 20)
- con la morte dell’assicurato; oppure
- in caso di cessazione dell’invalidità; oppure
- al raggiungimento dell’età di riferimento, da tale momento l’assicurato ha diritto a una rendita di vecchiaia ai sensi dell’articolo 10.
supplemento per i diritti acquisiti = (rendita di invalidità – rendita di vecchiaia) * (avere di vecchiaia / avere di vecchiaia massimo)
Per il calcolo del supplemento per patrimonio è determinante la rendita di invalidità al momento del raggiungimento dell’età di riferimento. Sia l’avere di vecchiaia che l’avere di vecchiaia massimo si riferiscono alla data di inizio dell’invalidità (o dell’ultimo aumento o dell’ultima riduzione del grado di invalidità prima del raggiungimento dell’età di riferimento) e devono essere presi in considerazione in funzione del grado di invalidità (al 100% a partire da un grado di invalidità del 70%). L’avere di vecchiaia massimo è calcolato in base alla tabella di riscatto del piano standard (appendice 4).
Viene corrisposta una rendita di vecchiaia massima con un supplemento per i diritti acquisiti pari alla precedente rendita di invalidità. Se la rendita d’invalidità è inferiore alla rendita di vecchiaia ai sensi dell’art. 10 senza un supplemento per i diritti acquisiti viene corrisposta la rendita di vecchiaia ai sensi dell’art. 10 senza un supplemento per i diritti acquisiti.