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Table of contents for the Regolamento di previdenza Sistema misto dei primati report

Regolamento di previdenza Sistema misto dei primati
Disposizioni generali
Art. 1 Nome e scopoArt. 2 Partner in unione domestica registrata
Obbligo di assicurazione
Art. 3 Cerchia degli assicuratiArt. 4 Inizio e fine dell’affiliazioneArt. 5 Assicurazione volontariaArt. 5a
Salario assicurato
Art. 6 Salario assicurato
Contributi
Art. 7 Contributi
Riscatto nella Cassa pensioni
Art. 8 Affiliazione e riscatto nella Cassa pensioni
Prestazioni della Cassa pensioni
Art. 9 Avere di vecchiaiaArt. 10 Rendita di vecchiaiaArt. 10a Differimento della rendita al raggiungimento dell’età di riferimentoArt. 11 Finanziamento della riduzione delle prestazioni di vecchiaia in caso di pensionamento anticipatoArt. 12 Rendita transitoria AVSArt. 13 Pensionamento parzialeArt. 14 Rendita per figli di pensionatoArt. 15 Rendita per coniugiArt. 16 Rendita per conviventiArt. 17 Rendita per orfaniArt. 18 Capitale in caso di decessoArt. 19 Rendita di invaliditàArt. 20 Proroga provvisoria del rapporto di assicurazione e mantenimento del diritto alle prestazioniArt. 21 Esonero dai contributiArt. 22 Anticipo AIArt. 23 Rendita per figli di invalidiArt. 24 Finanziamento della proprietà di abitazioniArt. 25 Prestazione di libero passaggioArt. 26 Ammontare della prestazione di libero passaggioArt. 27 DivorzioArt. 28 Prestazione in caso di scioglimento del rapporto di lavoro per motivi aziendali
Disposizioni generali concernenti le prestazioni
Art. 29 Versamenti e rimborsoArt. 30 Adeguamento delle rendite al carovitaArt. 31 Riduzione delle prestazioniArt. 32 Regresso della Cassa pensioni
Organizzazione e amministrazione
Art. 33 Consiglio di fondazioneArt. 34 Diritti di informazioneArt. 34a Obbligo del segreto, diffusione dei dati
Ulteriori disposizioni
Art. 35 Organizzazione giudiziariaArt. 36 SottocoperturaArt. 37 Scioglimento di contratti di affiliazione, liquidazione parziale e scioglimento della Cassa pensioniArt. 38 Disposizioni transitorie
1 Compensazione per la riduzione della rendita di vecchiaia (appendice 3)2 Assunzione dei pensionati da parte della CPP – Caisse de Pensions a partire dal 1° gennaio 20163 Rendite correnti al 31° dicembre 20134 Diritti acquisiti rendite di invalidità temporanee al 31 dicembre 2022 (art. 19 cpv. 6)5 Beneficiari di una rendita di invalidità in caso di acquisizioni di aziende6 Prestazioni per superstiti ai divorziati (art. 15 cpv. 7)7 Rendita per figli di pensionato (art. 14)8 Capitale in caso di decesso (art. 18)9 Rendita transitoria AVS
Art. 39 ModificheArt. 40 Entrata in vigore
Appendici
Appendice 1 Contributi degli assicurati e dei datori di lavoro (art. 7)Appendice 2 Accrediti di vecchiaia (art. 9)Appendice 3 Aliquote di conversione (art. 10)Appendice 4 Affiliazione alla Cassa pensioni e riscatto (art. 8 cpv. 2)Appendice 5 Finanziamento della riduzione della rendita in caso di pensionamento di vecchiaia anticipato (art. 11)Appendice 6 Rendita transitoria AVS (art. 12 cpv. 2 e 4)Appendice 7 Supplemento per i diritti acquisiti (art. 19 cpv. 6)
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Art. 19 Rendita di invalidità

1 Hanno diritto a prestazioni di invalidità le persone invalide ai sensi dell’AI e che erano assicurate al momento in cui è subentrata l’incapacità lavorativa la cui causa ha determinato l’invalidità. Dopo il pensionamento anticipato, al più tardi al raggiungimento dell’età di riferimento, non può più insorgere alcun diritto alle prestazioni d’invalidità.
2 Se il grado di invalidità è pari almeno al 70%, è assicurata una rendita di invalidità totale. In caso di grado di invalidità inferiore al 70%, le prestazioni sono concesse in misura proporzionale al grado di invalidità. Un’invalidità parziale inferiore al 25% non dà diritto a prestazioni. Si apportano adeguamenti alla rendita solo se l’AI aumenta, riduce o cancella la sua rendita e il grado di invalidità determinante per la Cassa pensioni cambia di almeno 5 punti percentuali.

In caso di grado di invalidità inferiore al 40%, la Cassa pensioni è autorizzata a verificare e adeguare in qualsiasi momento il grado di invalidità. L’assicurato è tenuto a sottoporsi ai chiarimenti medici e a presentare alla Cassa pensioni annualmente, senza che gli venga chiesto, il certificato di salario o la dichiarazione fiscale aggiornati. L’aumento del reddito da lavoro effettivamente percepito porta a un adeguamento del grado di invalidità senza bisogno di sottoporsi a ulteriori chiarimenti medici. Il nuovo grado di invalidità è calcolato sulla base del reddito al momento in cui è subentrata l’invalidità parziale (compreso l’adeguamento all’indice dei salari nominali) e del reddito attualmente percepito. In caso di peggioramento dello stato di salute, la persona assicurata può presentare una nuova richiesta di rendita o una richiesta di revisione alla Cassa pensioni.

3 La rendita di invalidità totale ammonta al 50% del salario assicurato al verificarsi del caso di previdenza.
4 Se l’invalidità è stata provocata intenzionalmente o ne è stato volontariamente aumentato il grado, vengono fornite soltanto le prestazioni minime secondo la LPP. Queste prestazioni vengono ridotte proporzionalmente nel caso in cui l’AI riduca, sopprima o rifiuti le prestazioni.
5 Il diritto alla rendita di invalidità matura nello stesso momento in cui matura quello alla rendita dell’assicurazione federale per l’invalidità, al più presto tuttavia con la cessazione del diritto al salario oppure del diritto a una sostituzione del salario (indennità giornaliera per malattia o infortunio), di regola dopo un periodo di attesa di 24 mesi.

Il diritto si estingue (fatto salvo l’art. 20)

  • con la morte dell’assicurato; oppure
  • in caso di cessazione dell’invalidità; oppure
  • al raggiungimento dell’età di riferimento, da tale momento l’assicurato ha diritto a una rendita di vecchiaia ai sensi dell’articolo 10.
6 La rendita di vecchiaia che sostituisce la rendita d’invalidità al raggiungimento dell’età di riferimento, è determinata secondo l’articolo 10. 10. A ciò si aggiunge un supplemento per i diritti acquisiti, che viene calcolato come segue (appendice 7):

supplemento per i diritti acquisiti = (rendita di invalidità – rendita di vecchiaia) * (avere di vecchiaia / avere di vecchiaia massimo)

Per il calcolo del supplemento per patrimonio è determinante la rendita di invalidità al momento del raggiungimento dell’età di riferimento. Sia l’avere di vecchiaia che l’avere di vecchiaia massimo si riferiscono alla data di inizio dell’invalidità (o dell’ultimo aumento o dell’ultima riduzione del grado di invalidità prima del raggiungimento dell’età di riferimento) e devono essere presi in considerazione in funzione del grado di invalidità (al 100% a partire da un grado di invalidità del 70%). L’avere di vecchiaia massimo è calcolato in base alla tabella di riscatto del piano standard (appendice 4).

Viene corrisposta una rendita di vecchiaia massima con un supplemento per i diritti acquisiti pari alla precedente rendita di invalidità. Se la rendita d’invalidità è inferiore alla rendita di vecchiaia ai sensi dell’art. 10 senza un supplemento per i diritti acquisiti viene corrisposta la rendita di vecchiaia ai sensi dell’art. 10 senza un supplemento per i diritti acquisiti.

7 La Cassa pensioni è autorizzata a verificare in qualsiasi momento la sussistenza e l’entità del diritto a una rendita di invalidità.