3 Rendite correnti al 31° dicembre 2013
I beneficiari di una rendita di invalidità, il cui diritto alla rendita è maturato presso la Cassa pensioni entro e non oltre il 31 dicembre 2013, sottostanno alle disposizioni regolamentari dell’art. 17 cpv. 7, parti 1 e 2 della versione del 1° gennaio 2011 fino al raggiungimento del 65° anno di età, per cui i pagamenti in base alla legge sul divorzio comportano anch’essi una riduzione attuariale della rendita di invalidità al compimento del 65° anno di età.
Qualora cambino le condizioni di un beneficiario di prestazioni di invalidità e per superstiti, il cui diritto alla rendita presso la Cassa pensioni sia sorto prima del 31 dicembre 2013, la riduzione delle prestazioni continuerà a essere calcolata ai sensi dell’art. 28 del regolamento nella versione del 1° gennaio 2011. Dal 1° gennaio 2025, il calcolo del sovraindennizzo sarà effettuato in conformità con le disposizioni dei regolamenti in vigore alla data del calcolo del sovraindennizzo.