8 Capitale in caso di decesso (art. 18)
Il diritto al capitale in caso di decesso è determinato dal regolamento in vigore al momento del decesso. La dichiarazione ai sensi dell’art. 16 cpv. 3 nella versione del regolamento in vigore fino al 30° giugno 2017 non ha più alcuna validità.
Per le persone assicurate alle quale è stata accreditata sul conto complementare una prestazione di libero passaggio non utilizzata per il riscatto secondo le disposizioni del regolamento in vigore fino al 31 dicembre 2019, questa prestazione di libero passaggio viene presa in considerazione anche per il calcolo del capitale di decesso, come ad esempio gli acquisti ai sensi dell’art. 8 cpv. 2 ecc.