Art. 10 Rendita di vecchiaia
1 A partire dai 58 anni e al più tardi dai 65 anni, la persona assicurata ha diritto a una pensione di vecchiaia a vita, a condizione che rinunci in tutto o in parte alla sua precedente attività lucrativa (ai sensi dell’art. 10a). Il diritto alla pensione di vecchiaia sorge il primo giorno del mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Esso si estingue alla fine del mese nel corso del quale il beneficiario della rendita muore.
Se, al termine del rapporto di lavoro, la persona assicurata ha diritto a una rendita di vecchiaia e non ha ancora raggiunto l’età di riferimento, al posto della rendita di vecchiaia può richiedere il versamento della prestazione d’uscita all’istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro. Se non ha ancora raggiunto l’età di riferimento ed è registrata come disoccupata, al posto della rendita di vecchiaia può richiedere il versamento della prestazione d’uscita a un istituto di libero passaggio.
Il versamento della prestazione d’uscita deve essere richiesto per iscritto alla cassa pensioni entro e non oltre la cessazione del rapporto di lavoro.
2 L’ammontare della rendita di vecchiaia annuale risulta dalla moltiplicazione dell’avere di vecchiaia disponibile al momento del pensionamento per l’aliquota di conversione che dipende dall’età. L’ammontare dell’aliquota di conversione è disciplinato nell’appendice 3.
3 Al momento del pensionamento, l’assicurato può esigere una rendita di vecchiaia o parte di essa sotto forma di capitale. Con il pagamento del capitale, la rendita di vecchiaia e le altre prestazioni assicurate sono ridotte in proporzione. Ogni ulteriore pretesa di prestazioni di previdenza si estingue proporzionalmente all’importo richiesto sotto forma di capitale.
4 L’assicurato è tenuto a comunicare per iscritto alla Cassa pensioni la quota di capitale desiderata almeno un mese prima del pensionamento. La richiesta deve essere sottoscritta anche dal coniuge. La firma deve essere autenticata da un pubblico ufficiale.
La domanda presentata può essere modificata o revocata fino a un mese prima del pensionamento. In caso di modifica della domanda originaria di prelievo di capitale, il coniuge deve sottoscrivere congiuntamente. La firma deve essere autenticata da un pubblico ufficiale.
In situazioni particolari, la Cassa pensioni può sospendere il termine per il prelievo di prestazioni in capitale e la revoca.
5 Se l’assicurazione volontaria ai sensi dell’art. 5a del regolamento rimane valida per più di due anni, le prestazioni di previdenza devono essere percepite sotto forma di rendita.