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Table of contents for the Regolamento di previdenza Sistema misto dei primati report

Regolamento di previdenza Sistema misto dei primati
Disposizioni generali
Art. 1 Nome e scopoArt. 2 Partner in unione domestica registrata
Obbligo di assicurazione
Art. 3 Cerchia degli assicuratiArt. 4 Inizio e fine dell’affiliazioneArt. 5 Assicurazione volontariaArt. 5a
Salario assicurato
Art. 6 Salario assicurato
Contributi
Art. 7 Contributi
Riscatto nella Cassa pensioni
Art. 8 Affiliazione e riscatto nella Cassa pensioni
Prestazioni della Cassa pensioni
Art. 9 Avere di vecchiaiaArt. 10 Rendita di vecchiaiaArt. 10a Differimento della rendita al raggiungimento dell’età di riferimentoArt. 11 Finanziamento della riduzione delle prestazioni di vecchiaia in caso di pensionamento anticipatoArt. 12 Rendita transitoria AVSArt. 13 Pensionamento parzialeArt. 14 Rendita per figli di pensionatoArt. 15 Rendita per coniugiArt. 16 Rendita per conviventiArt. 17 Rendita per orfaniArt. 18 Capitale in caso di decessoArt. 19 Rendita di invaliditàArt. 20 Proroga provvisoria del rapporto di assicurazione e mantenimento del diritto alle prestazioniArt. 21 Esonero dai contributiArt. 22 Anticipo AIArt. 23 Rendita per figli di invalidiArt. 24 Finanziamento della proprietà di abitazioniArt. 25 Prestazione di libero passaggioArt. 26 Ammontare della prestazione di libero passaggioArt. 27 DivorzioArt. 28 Prestazione in caso di scioglimento del rapporto di lavoro per motivi aziendali
Disposizioni generali concernenti le prestazioni
Art. 29 Versamenti e rimborsoArt. 30 Adeguamento delle rendite al carovitaArt. 31 Riduzione delle prestazioniArt. 32 Regresso della Cassa pensioni
Organizzazione e amministrazione
Art. 33 Consiglio di fondazioneArt. 34 Diritti di informazioneArt. 34a Obbligo del segreto, diffusione dei dati
Ulteriori disposizioni
Art. 35 Organizzazione giudiziariaArt. 36 SottocoperturaArt. 37 Scioglimento di contratti di affiliazione, liquidazione parziale e scioglimento della Cassa pensioniArt. 38 Disposizioni transitorie
1 Compensazione per la riduzione della rendita di vecchiaia (appendice 3)2 Assunzione dei pensionati da parte della CPP – Caisse de Pensions a partire dal 1° gennaio 20163 Rendite correnti al 31° dicembre 20134 Diritti acquisiti rendite di invalidità temporanee al 31 dicembre 2022 (art. 19 cpv. 6)5 Beneficiari di una rendita di invalidità in caso di acquisizioni di aziende6 Prestazioni per superstiti ai divorziati (art. 15 cpv. 7)7 Rendita per figli di pensionato (art. 14)8 Capitale in caso di decesso (art. 18)9 Rendita transitoria AVS
Art. 39 ModificheArt. 40 Entrata in vigore
Appendici
Appendice 1 Contributi degli assicurati e dei datori di lavoro (art. 7)Appendice 2 Accrediti di vecchiaia (art. 9)Appendice 3 Aliquote di conversione (art. 10)Appendice 4 Affiliazione alla Cassa pensioni e riscatto (art. 8 cpv. 2)Appendice 5 Finanziamento della riduzione della rendita in caso di pensionamento di vecchiaia anticipato (art. 11)Appendice 6 Rendita transitoria AVS (art. 12 cpv. 2 e 4)Appendice 7 Supplemento per i diritti acquisiti (art. 19 cpv. 6)
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Art. 10 Rendita di vecchiaia

1 A partire dai 58 anni e al più tardi dai 65 anni, la persona assicurata ha diritto a una pensione di vecchiaia a vita, a condizione che rinunci in tutto o in parte alla sua precedente attività lucrativa (ai sensi dell’art. 10a). Il diritto alla pensione di vecchiaia sorge il primo giorno del mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Esso si estingue alla fine del mese nel corso del quale il beneficiario della rendita muore.

Se, al termine del rapporto di lavoro, la persona assicurata ha diritto a una rendita di vecchiaia e non ha ancora raggiunto l’età di riferimento, al posto della rendita di vecchiaia può richiedere il versamento della prestazione d’uscita all’istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro. Se non ha ancora raggiunto l’età di riferimento ed è registrata come disoccupata, al posto della rendita di vecchiaia può richiedere il versamento della prestazione d’uscita a un istituto di libero passaggio.

Il versamento della prestazione d’uscita deve essere richiesto per iscritto alla cassa pensioni entro e non oltre la cessazione del rapporto di lavoro.

2 L’ammontare della rendita di vecchiaia annuale risulta dalla moltiplicazione dell’avere di vecchiaia disponibile al momento del pensionamento per l’aliquota di conversione che dipende dall’età. L’ammontare dell’aliquota di conversione è disciplinato nell’appendice 3.
3 Al momento del pensionamento, l’assicurato può esigere una rendita di vecchiaia o parte di essa sotto forma di capitale. Con il pagamento del capitale, la rendita di vecchiaia e le altre prestazioni assicurate sono ridotte in proporzione. Ogni ulteriore pretesa di prestazioni di previdenza si estingue proporzionalmente all’importo richiesto sotto forma di capitale.
4 L’assicurato è tenuto a comunicare per iscritto alla Cassa pensioni la quota di capitale desiderata almeno un mese prima del pensionamento. La richiesta deve essere sottoscritta anche dal coniuge. La firma deve essere autenticata da un pubblico ufficiale.

La domanda presentata può essere modificata o revocata fino a un mese prima del pensionamento. In caso di modifica della domanda originaria di prelievo di capitale, il coniuge deve sottoscrivere congiuntamente. La firma deve essere autenticata da un pubblico ufficiale.

In situazioni particolari, la Cassa pensioni può sospendere il termine per il prelievo di prestazioni in capitale e la revoca.

5 Se l’assicurazione volontaria ai sensi dell’art. 5a del regolamento rimane valida per più di due anni, le prestazioni di previdenza devono essere percepite sotto forma di rendita.