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Table of contents for the Regolamento di previdenza Sistema misto dei primati report

Regolamento di previdenza Sistema misto dei primati
Disposizioni generali
Art. 1 Nome e scopoArt. 2 Partner in unione domestica registrata
Obbligo di assicurazione
Art. 3 Cerchia degli assicuratiArt. 4 Inizio e fine dell’affiliazioneArt. 5 Assicurazione volontariaArt. 5a
Salario assicurato
Art. 6 Salario assicurato
Contributi
Art. 7 Contributi
Riscatto nella Cassa pensioni
Art. 8 Affiliazione e riscatto nella Cassa pensioni
Prestazioni della Cassa pensioni
Art. 9 Avere di vecchiaiaArt. 10 Rendita di vecchiaiaArt. 10a Differimento della rendita al raggiungimento dell’età di riferimentoArt. 11 Finanziamento della riduzione delle prestazioni di vecchiaia in caso di pensionamento anticipatoArt. 12 Rendita transitoria AVSArt. 13 Pensionamento parzialeArt. 14 Rendita per figli di pensionatoArt. 15 Rendita per coniugiArt. 16 Rendita per conviventiArt. 17 Rendita per orfaniArt. 18 Capitale in caso di decessoArt. 19 Rendita di invaliditàArt. 20 Proroga provvisoria del rapporto di assicurazione e mantenimento del diritto alle prestazioniArt. 21 Esonero dai contributiArt. 22 Anticipo AIArt. 23 Rendita per figli di invalidiArt. 24 Finanziamento della proprietà di abitazioniArt. 25 Prestazione di libero passaggioArt. 26 Ammontare della prestazione di libero passaggioArt. 27 DivorzioArt. 28 Prestazione in caso di scioglimento del rapporto di lavoro per motivi aziendali
Disposizioni generali concernenti le prestazioni
Art. 29 Versamenti e rimborsoArt. 30 Adeguamento delle rendite al carovitaArt. 31 Riduzione delle prestazioniArt. 32 Regresso della Cassa pensioni
Organizzazione e amministrazione
Art. 33 Consiglio di fondazioneArt. 34 Diritti di informazioneArt. 34a Obbligo del segreto, diffusione dei dati
Ulteriori disposizioni
Art. 35 Organizzazione giudiziariaArt. 36 SottocoperturaArt. 37 Scioglimento di contratti di affiliazione, liquidazione parziale e scioglimento della Cassa pensioniArt. 38 Disposizioni transitorie
1 Compensazione per la riduzione della rendita di vecchiaia (appendice 3)2 Assunzione dei pensionati da parte della CPP – Caisse de Pensions a partire dal 1° gennaio 20163 Rendite correnti al 31° dicembre 20134 Diritti acquisiti rendite di invalidità temporanee al 31 dicembre 2022 (art. 19 cpv. 6)5 Beneficiari di una rendita di invalidità in caso di acquisizioni di aziende6 Prestazioni per superstiti ai divorziati (art. 15 cpv. 7)7 Rendita per figli di pensionato (art. 14)8 Capitale in caso di decesso (art. 18)9 Rendita transitoria AVS
Art. 39 ModificheArt. 40 Entrata in vigore
Appendici
Appendice 1 Contributi degli assicurati e dei datori di lavoro (art. 7)Appendice 2 Accrediti di vecchiaia (art. 9)Appendice 3 Aliquote di conversione (art. 10)Appendice 4 Affiliazione alla Cassa pensioni e riscatto (art. 8 cpv. 2)Appendice 5 Finanziamento della riduzione della rendita in caso di pensionamento di vecchiaia anticipato (art. 11)Appendice 6 Rendita transitoria AVS (art. 12 cpv. 2 e 4)Appendice 7 Supplemento per i diritti acquisiti (art. 19 cpv. 6)
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Art. 31 Riduzione delle prestazioni

1 Le prestazioni della Cassa pensioni vengono ridotte se, unite alle altre prestazioni che vanno prese in considerazione superano il 90% dell’ultimo salario annuale (conformemente all’art. 6 cpv. 3 e 4, più il rincaro) prima del verificarsi dell’evento assicurato (invalidità o decesso). La Cassa pensioni può inoltre ridurre le prestazioni di invalidità conformemente all’Art. 26a cpv. 3 LPP.

Se dopo l’età di riferimento continuano a essere versate prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni o dell’assicurazione militare o prestazioni estere equiparabili, la cassa pensioni riduce le sue prestazioni complessivamente al 90% dell’importo che, in caso di calcolo del sovraindennizzo immediatamente prima dell’età di riferimento, doveva essere considerato come guadagno presumibilmente perso.

2 Sono considerate prestazioni che vanno prese in considerazione tutte le prestazioni corrisposte al momento della riduzione, e in particolare le prestazioni
  • dell’AVS e AI (e/o assicurazioni sociali svizzere ed estere), a eccezione degli assegni per grandi invalidi;
  • dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni;
  • dell’assicurazione militare;
  • di istituti di previdenza svizzeri ed esteri (compresa la Cassa pensioni) e istituti di libero passaggio;
  • dell’assicurazione per indennità giornaliere in caso di malattia;
  • delle prestazioni di un terzo responsabile.

Ai beneficiari di prestazioni di invalidità viene inoltre computato il reddito da lavoro o sostitutivo conseguito fino a quel momento o presumibilmente ancora da conseguire (indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione ecc.).

Un eventuale capitale in caso di decesso derivante da un’assicurazione per quadri stipulata dal datore di lavoro per i suoi collaboratori assicurati presso la cassa pensioni non è computabile.

3 Se in seguito al divorzio si suddivide una rendita di invalidità e di vecchiaia (art. 124a CCS), la quota di rendita accordata al coniuge divorziato avente diritto viene dedotta dalla prestazione della Cassa pensioni ridotta ai sensi dei cpvv. 1 e 2.
4 Si tiene altresì conto degli introiti del coniuge o convivente e degli orfani. Le indennità o i versamenti unici in capitale vengono convertiti in rendite di valore attuariale equivalente.
5 Se le prestazioni dell’AVS/AI vengono ridotte, soppresse o rifiutate poiché l’avente diritto ha causato la propria invalidità o morte per colpa grave oppure non accetta le condizioni di integrazione nell’AI, la Cassa pensioni può ridurre le sue prestazioni in misura equivalente.
6 La Cassa pensioni non è tenuta a compensare rifiuti o riduzioni di prestazioni derivanti dall’assicurazione contro gli infortuni o dall’assicurazione militare, se tali rifiuti o riduzioni sono stati eseguiti ai sensi dell’art. 21 LPGA, degli art. 37 o art. 39 LAINF e degli art. 65 o art. 66 LAM. Essa non è neppure tenuta a compensare la riduzione di altre prestazioni, avvenuta al raggiungimento dell’età di riferimento (in particolare in conformità all’art. 20 cpv. 2ter e 2quater LAINF e all’art. 47 cpv. 1 LAM), né la riduzione o il rifiuto di altre prestazioni a causa di colpa.
7 La Cassa pensioni è autorizzata a verificare in qualsiasi momento i requisiti e l’entità di una riduzione e ad adeguare le sue prestazioni se le condizioni variano in maniera sostanziale. Gli aventi diritto sono tenuti a informare tempestivamente la cassa di eventuali modifiche che possano influire sul proprio diritto alle prestazioni, anche in assenza di richieste esplicite da parte della cassa stessa.