Art. 31 Riduzione delle prestazioni
1 Le prestazioni della Cassa pensioni vengono ridotte se, unite alle altre prestazioni che vanno prese in considerazione superano il 90% dell’ultimo salario annuale (conformemente all’art. 6 cpv. 3 e 4, più il rincaro) prima del verificarsi dell’evento assicurato (invalidità o decesso). La Cassa pensioni può inoltre ridurre le prestazioni di invalidità conformemente all’Art. 26a cpv. 3 LPP.
Se dopo l’età di riferimento continuano a essere versate prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni o dell’assicurazione militare o prestazioni estere equiparabili, la cassa pensioni riduce le sue prestazioni complessivamente al 90% dell’importo che, in caso di calcolo del sovraindennizzo immediatamente prima dell’età di riferimento, doveva essere considerato come guadagno presumibilmente perso.
2 Sono considerate prestazioni che vanno prese in considerazione tutte le prestazioni corrisposte al momento della riduzione, e in particolare le prestazioni
- dell’AVS e AI (e/o assicurazioni sociali svizzere ed estere), a eccezione degli assegni per grandi invalidi;
- dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni;
- dell’assicurazione militare;
- di istituti di previdenza svizzeri ed esteri (compresa la Cassa pensioni) e istituti di libero passaggio;
- dell’assicurazione per indennità giornaliere in caso di malattia;
- delle prestazioni di un terzo responsabile.
Ai beneficiari di prestazioni di invalidità viene inoltre computato il reddito da lavoro o sostitutivo conseguito fino a quel momento o presumibilmente ancora da conseguire (indennità giornaliere dell’assicurazione contro la disoccupazione ecc.).
Un eventuale capitale in caso di decesso derivante da un’assicurazione per quadri stipulata dal datore di lavoro per i suoi collaboratori assicurati presso la cassa pensioni non è computabile.
3 Se in seguito al divorzio si suddivide una rendita di invalidità e di vecchiaia (art. 124a CCS), la quota di rendita accordata al coniuge divorziato avente diritto viene dedotta dalla prestazione della Cassa pensioni ridotta ai sensi dei cpvv. 1 e 2.
4 Si tiene altresì conto degli introiti del coniuge o convivente e degli orfani. Le indennità o i versamenti unici in capitale vengono convertiti in rendite di valore attuariale equivalente.
5 Se le prestazioni dell’AVS/AI vengono ridotte, soppresse o rifiutate poiché l’avente diritto ha causato la propria invalidità o morte per colpa grave oppure non accetta le condizioni di integrazione nell’AI, la Cassa pensioni può ridurre le sue prestazioni in misura equivalente.
6 La Cassa pensioni non è tenuta a compensare rifiuti o riduzioni di prestazioni derivanti dall’assicurazione contro gli infortuni o dall’assicurazione militare, se tali rifiuti o riduzioni sono stati eseguiti ai sensi dell’art. 21 LPGA, degli art. 37 o art. 39 LAINF e degli art. 65 o art. 66 LAM. Essa non è neppure tenuta a compensare la riduzione di altre prestazioni, avvenuta al raggiungimento dell’età di riferimento (in particolare in conformità all’art. 20 cpv. 2ter e 2quater LAINF e all’art. 47 cpv. 1 LAM), né la riduzione o il rifiuto di altre prestazioni a causa di colpa.
7 La Cassa pensioni è autorizzata a verificare in qualsiasi momento i requisiti e l’entità di una riduzione e ad adeguare le sue prestazioni se le condizioni variano in maniera sostanziale. Gli aventi diritto sono tenuti a informare tempestivamente la cassa di eventuali modifiche che possano influire sul proprio diritto alle prestazioni, anche in assenza di richieste esplicite da parte della cassa stessa.