Art. 26 Ammontare della prestazione di libero passaggio
1 In caso di uscita vengono determinati tre importi:
- la prestazione regolamentare di libero passaggio (corrisponde al conto di vecchiaia, al conto supplementare e al conto di prefinanziamento disponibile in caso di partenza);
- importo minimo ai sensi dell’art. 17 LFLP: corrisponde alla somma delle prestazioni di entrata versate dall’assicurato alla Cassa pensioni con i relativi interessi al tasso minimo LPP e i contributi versati personalmente senza i relativi interessi con un supplemento ai contributi del 4% per ogni anno a partire dai 20 anni di età, ma al massimo al 100%. Sui contributi «Standard» di cui agli art. 5 cpv. 2 e 6 cpv. 8 non sono accordati supplementi. In caso di sottocopertura possibile allontanarsi dal tasso di interesse minimo LPP ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 OLP;
- avere di vecchiaia secondo la LPP.
Il più alto dei tre importi è versato come prestazione di libero passaggio.
2 Se viene sciolto il rapporto di previdenza di una persona parzialmente invalida, quest’ultima ha diritto a una prestazione di libero passaggio per la parte attiva conformemente al cpv. 1.
3 Se il diritto a una rendita per una persona parzialmente o totalmente invalida viene in parte o totalmente a cadere, questa ha diritto a una prestazione di libero passaggio conformemente al cpv. 1.
4 L’assicurato la cui rendita AI è stata ridotta o revocata in seguito alla riduzione del grado di invalidità ha diritto a una prestazione di uscita al termine della proroga provvisoria del rapporto di assicurazione e del mantenimento del diritto a una prestazione di libero passaggio ai sensi dell’art. 20.