Art. 10a Differimento della rendita al raggiungimento dell’età di riferimento
1 Se il rapporto di lavoro prosegue dopo il raggiungimento dell’età di riferimento, la persona assicurata ha la possibilità di richiedere un differimento della rendita anziché percepire una rendita di vecchiaia. Il differimento della rendita è possibile fino alla cessazione definitiva dell’attività lucrativa, al massimo però fino al compimento dei 70 anni d’età. Un pensionamento parziale è possibile analogamente all’articolo 13. Il differimento della rendita può terminare in qualsiasi momento per la fine di un mese, indipendentemente da un’eventuale continuazione dell’attività lucrativa.
2 Le prestazioni d’invalidità non sono più assicurate durante il differimento della rendita.
3 Durante il differimento della rendita, sull’avere di vecchiaia continuano a maturare gli interessi previsti dall’articolo 9 capoverso 3. Su richiesta della persona assicurata sono dovuti i contributi (senza contributo di rischio) ai sensi dell’art. 7 cpv. 1-3 e cpv. 5-6. Durante il differimento non è più possibile cambiare la variante di risparmio, tuttavia in un secondo momento si può rinunciare al pagamento del contributo. Per gli accrediti di vecchiaia si applica l’articolo 7 capoverso 4.
4 L’aliquota di conversione determinante per il calcolo della prestazione di vecchiaia è regolamentata nell’allegato 3.