Art. 14 Rendita per figli di pensionato
1 Il beneficiario di una rendita di vecchiaia ha diritto a una rendita per figli di pensionato per ogni figlio che, se lui dovesse morire, avrebbe diritto a una rendita per orfani ai sensi dell’art. 17.
2 La rendita di vecchiaia per figli ammonta, per ogni figlio, al 20% della rendita di vecchiaia LPP.
3 La rendita di vecchiaia per figli viene corrisposta a partire dalla medesima data valida per la rendita di vecchiaia. Decade insieme alla rendita di vecchiaia che la giustifica, al più tardi con la cessazione del diritto ai sensi dell’art. 17.