Art. 6 Salario assicurato
1 Il salario assicurato corrisponde al salario annuo.
2 L’importo massimo del salario assicurato corrisponde a dieci volte l’importo massimo ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 LPP.
3 Per la determinazione del salario annuale si prendono in considerazione:
- il salario di base;
- la quota di successo dovuta in caso di raggiungimento complessivo del 100% dell’obiettivo.
4 Tutte le rimanenti componenti del salario dovute regolarmente, occasionalmente o una tantum (ad es. premi unici, gratificazioni per anzianità di servizio, indennità, cosiddetti Fringe Benefits), non sono assicurate.
5 Per i dipendenti con stipendi mensili variabili, il salario AVS è assicurato senza componenti salariali occasionali o una tantum ai sensi del paragrafo 4. Il calcolo delle prestazioni a favore dei superstiti e d’invalidità nonché il riscatto e il finanziamento della riduzione delle prestazioni di pensionamento anticipato si basa sul salario assicurato degli ultimi 12 mesi.
6 Le variazioni salariali sono prese in considerazione in base alla notifica del datore di lavoro.
7 Il reddito percepito da un assicurato presso un altro datore di lavoro o in qualità di indipendente non può essere assicurato.
8 In caso di riduzione del salario, l’assicurato può mantenere il salario assicurato se ha almeno 58 anni, se il suo salario è stato ridotto al massimo della metà e se, per la differenza tra il salario precedente e quello attuale, si assume i costi dei suoi contributi e di quelli del suo datore di lavoro. Il mantenimento del salario assicurato può essere disdetto dalla persona assicurata l’ultimo giorno del mese in corso.