Art. 20 Proroga provvisoria del rapporto di assicurazione e mantenimento del diritto alle prestazioni
1 La copertura assicurativa e il diritto alle prestazioni rimangono in essere:
- per la durata di tre anni se l’assicurato ha partecipato a misure di reintegrazione dopo la riduzione o la revoca della rendita di invalidità o se la rendita di invalidità è stata ridotta o revocata in seguito alla ripresa di un’attività lucrativa o all’aumento del grado di occupazione, oppure
- fin quando l’assicurato percepisce una prestazione transitoria da parte dell’AI.
2 Durante la proroga del rapporto di assicurazione e il mantenimento del diritto alle prestazioni la Cassa pensioni può ridurre la rendita di invalidità in base al ridotto grado di invalidità dell’assicurato, tuttavia al massimo nella misura in cui la riduzione viene compensata da un reddito supplementare dell’assicurato.