Art. 15 Rendita per coniugi
1 Alla morte di un assicurato o beneficiario di rendita, il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se
- deve sopperire al sostentamento di uno o più figli; oppure
- ha compiuto 40 anni ed è stato sposato con la persona defunta o ha vissuto nella stessa economia domestica ininterrottamente per almeno 5 anni (con la stessa residenza ufficiale) e con contratto scritto di mutuo sostegno; oppure
- riscuote una rendita completa ai sensi della Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità.
2 Il coniuge superstite che non adempie a nessuno di questi presupposti ha diritto a un’indennità unica equivalente a 3 rendite annue.
3 Il diritto alla rendita per coniugi decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso.
4 Il diritto si estingue in caso di matrimonio o di morte.
5 La rendita per coniugi ammonta:
- in caso di decesso di una persona assicurata attiva che non ha ancora raggiunto l’età di riferimento, 35% del salario assicurato;
- al 60% dell’ultima rendita di vecchiaia o di invalidità riscossa dal pensionato deceduto;
- in caso di decesso di una persona assicurata attiva in fase di differimento della rendita, il 60% della rendita di vecchiaia percepita dall’assicurato al momento del decesso, calcolata sulla base dell’avere di vecchiaia secondo l’art. 9.
6 Se il coniuge superstite ha un’età inferiore di oltre 15 anni rispetto alla persona assicurata deceduta, la rendita per il coniuge è ridotta. Per ogni anno intero di durata superiore a 15 anni, la riduzione è pari al 3% dell’importo della pensione. Il diritto alla rendita per coniugi ai sensi della LPP è garantito in ogni caso.
7 Il coniuge divorziato è equiparato al vedovo se il matrimonio è durato almeno 10 anni e se gli è stata accordata una rendita attraverso la sentenza di divorzio ai sensi dell’art. 124e cpv. 1 o art. 126 cpv. 1 CC. Il diritto si limita alle prestazioni LPP ed è dovuto fintanto che sarebbe stata dovuta la rendita. Le prestazioni per i superstiti della Cassa pensioni vengono ridotte dell’importo per il quale superano il diritto in base alla sentenza di divorzio se unite alle prestazioni per superstiti dell’AVS. Le prestazioni per i superstiti dell’AVS vengono prese in considerazione solo nel caso in cui siano di importo maggiore rispetto alla rendita di invalidità dell’AI o alla rendita di vecchiaia dell’AVS eventualmente spettanti.