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Table of contents for the Regolamento di previdenza Sistema misto dei primati report

Regolamento di previdenza Sistema misto dei primati
Disposizioni generali
Art. 1 Nome e scopoArt. 2 Partner in unione domestica registrata
Obbligo di assicurazione
Art. 3 Cerchia degli assicuratiArt. 4 Inizio e fine dell’affiliazioneArt. 5 Assicurazione volontariaArt. 5a
Salario assicurato
Art. 6 Salario assicurato
Contributi
Art. 7 Contributi
Riscatto nella Cassa pensioni
Art. 8 Affiliazione e riscatto nella Cassa pensioni
Prestazioni della Cassa pensioni
Art. 9 Avere di vecchiaiaArt. 10 Rendita di vecchiaiaArt. 10a Differimento della rendita al raggiungimento dell’età di riferimentoArt. 11 Finanziamento della riduzione delle prestazioni di vecchiaia in caso di pensionamento anticipatoArt. 12 Rendita transitoria AVSArt. 13 Pensionamento parzialeArt. 14 Rendita per figli di pensionatoArt. 15 Rendita per coniugiArt. 16 Rendita per conviventiArt. 17 Rendita per orfaniArt. 18 Capitale in caso di decessoArt. 19 Rendita di invaliditàArt. 20 Proroga provvisoria del rapporto di assicurazione e mantenimento del diritto alle prestazioniArt. 21 Esonero dai contributiArt. 22 Anticipo AIArt. 23 Rendita per figli di invalidiArt. 24 Finanziamento della proprietà di abitazioniArt. 25 Prestazione di libero passaggioArt. 26 Ammontare della prestazione di libero passaggioArt. 27 DivorzioArt. 28 Prestazione in caso di scioglimento del rapporto di lavoro per motivi aziendali
Disposizioni generali concernenti le prestazioni
Art. 29 Versamenti e rimborsoArt. 30 Adeguamento delle rendite al carovitaArt. 31 Riduzione delle prestazioniArt. 32 Regresso della Cassa pensioni
Organizzazione e amministrazione
Art. 33 Consiglio di fondazioneArt. 34 Diritti di informazioneArt. 34a Obbligo del segreto, diffusione dei dati
Ulteriori disposizioni
Art. 35 Organizzazione giudiziariaArt. 36 SottocoperturaArt. 37 Scioglimento di contratti di affiliazione, liquidazione parziale e scioglimento della Cassa pensioniArt. 38 Disposizioni transitorie
1 Compensazione per la riduzione della rendita di vecchiaia (appendice 3)2 Assunzione dei pensionati da parte della CPP – Caisse de Pensions a partire dal 1° gennaio 20163 Rendite correnti al 31° dicembre 20134 Diritti acquisiti rendite di invalidità temporanee al 31 dicembre 2022 (art. 19 cpv. 6)5 Beneficiari di una rendita di invalidità in caso di acquisizioni di aziende6 Prestazioni per superstiti ai divorziati (art. 15 cpv. 7)7 Rendita per figli di pensionato (art. 14)8 Capitale in caso di decesso (art. 18)9 Rendita transitoria AVS
Art. 39 ModificheArt. 40 Entrata in vigore
Appendici
Appendice 1 Contributi degli assicurati e dei datori di lavoro (art. 7)Appendice 2 Accrediti di vecchiaia (art. 9)Appendice 3 Aliquote di conversione (art. 10)Appendice 4 Affiliazione alla Cassa pensioni e riscatto (art. 8 cpv. 2)Appendice 5 Finanziamento della riduzione della rendita in caso di pensionamento di vecchiaia anticipato (art. 11)Appendice 6 Rendita transitoria AVS (art. 12 cpv. 2 e 4)Appendice 7 Supplemento per i diritti acquisiti (art. 19 cpv. 6)
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Art. 15 Rendita per coniugi

1 Alla morte di un assicurato o beneficiario di rendita, il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se
  • deve sopperire al sostentamento di uno o più figli; oppure
  • ha compiuto 40 anni ed è stato sposato con la persona defunta o ha vissuto nella stessa economia domestica ininterrottamente per almeno 5 anni (con la stessa residenza ufficiale) e con contratto scritto di mutuo sostegno; oppure
  • riscuote una rendita completa ai sensi della Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità.
2 Il coniuge superstite che non adempie a nessuno di questi presupposti ha diritto a un’indennità unica equivalente a 3 rendite annue.
3 Il diritto alla rendita per coniugi decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso.
4 Il diritto si estingue in caso di matrimonio o di morte.
5 La rendita per coniugi ammonta:
  • in caso di decesso di una persona assicurata attiva che non ha ancora raggiunto l’età di riferimento, 35% del salario assicurato;
  • al 60% dell’ultima rendita di vecchiaia o di invalidità riscossa dal pensionato deceduto;
  • in caso di decesso di una persona assicurata attiva in fase di differimento della rendita, il 60% della rendita di vecchiaia percepita dall’assicurato al momento del decesso, calcolata sulla base dell’avere di vecchiaia secondo l’art. 9.
6 Se il coniuge superstite ha un’età inferiore di oltre 15 anni rispetto alla persona assicurata deceduta, la rendita per il coniuge è ridotta. Per ogni anno intero di durata superiore a 15 anni, la riduzione è pari al 3% dell’importo della pensione. Il diritto alla rendita per coniugi ai sensi della LPP è garantito in ogni caso.
7 Il coniuge divorziato è equiparato al vedovo se il matrimonio è durato almeno 10 anni e se gli è stata accordata una rendita attraverso la sentenza di divorzio ai sensi dell’art. 124e cpv. 1 o art. 126 cpv. 1 CC. Il diritto si limita alle prestazioni LPP ed è dovuto fintanto che sarebbe stata dovuta la rendita. Le prestazioni per i superstiti della Cassa pensioni vengono ridotte dell’importo per il quale superano il diritto in base alla sentenza di divorzio se unite alle prestazioni per superstiti dell’AVS. Le prestazioni per i superstiti dell’AVS vengono prese in considerazione solo nel caso in cui siano di importo maggiore rispetto alla rendita di invalidità dell’AI o alla rendita di vecchiaia dell’AVS eventualmente spettanti.