Art. 25 Prestazione di libero passaggio
1 Se il rapporto di previdenza viene sciolto prima dell’età di riferimento, l’assicurato ha diritto a una prestazione di libero passaggio nella misura in cui non percepisce una prestazione di previdenza (rendita d’invalidità/prestazione di vecchiaia) della cassa pensioni.
2 La Cassa pensioni comunica l’importo della prestazione di libero passaggio all’assicurato e gli chiede di fornirle le indicazioni per l’utilizzo della prestazione di libero passaggio. La Cassa pensioni informa inoltre l’assicurato sulle possibilità previste dalla legge per il mantenimento della copertura assicurativa.
La Cassa pensioni versa la prestazione di libero passaggio all’istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro oppure soddisfa la pretesa con l’apertura di un conto di libero passaggio o con una polizza di libero passaggio.
Se l’assicurato non riceve alcuna comunicazione, la prestazione di libero passaggio è versata alla Fondazione istituto collettore al più presto dopo sei mesi e al più tardi dopo due anni.
3 L’assicurato può esigere il versamento in contanti della prestazione di uscita se
- lascia definitivamente la Svizzera e il versamento non è soggetto a limitazioni conformemente all’art. 25f della Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LFLP); oppure se
- avvia un’attività lucrativa indipendente e non è più assoggettato alla previdenza professionale obbligatoria (LPP); oppure
- la prestazione di libero passaggio è inferiore al suo contributo annuo.
4 Se l’assicurato è coniugato, un prelievo anticipato è ammesso solamente quando l’istanza è firmata anche dal coniuge. La firma deve essere autenticata da un pubblico ufficiale.
5 Se la Cassa pensioni deve fornire prestazioni per superstiti o di invalidità dopo aver già trasferito l’ammontare della prestazione di libero passaggio a beneficio dell’assicurato, le viene rimborsato l’ammontare della prestazione di libero passaggio necessario per fare fronte al versamento delle prestazioni per superstiti o di invalidità. In caso di omissione, si procede a una riduzione della prestazione per superstiti o di invalidità in base ai principi della Cassa pensioni.