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Table of contents for the Regolamento di previdenza Sistema misto dei primati report

Regolamento di previdenza Sistema misto dei primati
Disposizioni generali
Art. 1 Nome e scopoArt. 2 Partner in unione domestica registrata
Obbligo di assicurazione
Art. 3 Cerchia degli assicuratiArt. 4 Inizio e fine dell’affiliazioneArt. 5 Assicurazione volontariaArt. 5a
Salario assicurato
Art. 6 Salario assicurato
Contributi
Art. 7 Contributi
Riscatto nella Cassa pensioni
Art. 8 Affiliazione e riscatto nella Cassa pensioni
Prestazioni della Cassa pensioni
Art. 9 Avere di vecchiaiaArt. 10 Rendita di vecchiaiaArt. 10a Differimento della rendita al raggiungimento dell’età di riferimentoArt. 11 Finanziamento della riduzione delle prestazioni di vecchiaia in caso di pensionamento anticipatoArt. 12 Rendita transitoria AVSArt. 13 Pensionamento parzialeArt. 14 Rendita per figli di pensionatoArt. 15 Rendita per coniugiArt. 16 Rendita per conviventiArt. 17 Rendita per orfaniArt. 18 Capitale in caso di decessoArt. 19 Rendita di invaliditàArt. 20 Proroga provvisoria del rapporto di assicurazione e mantenimento del diritto alle prestazioniArt. 21 Esonero dai contributiArt. 22 Anticipo AIArt. 23 Rendita per figli di invalidiArt. 24 Finanziamento della proprietà di abitazioniArt. 25 Prestazione di libero passaggioArt. 26 Ammontare della prestazione di libero passaggioArt. 27 DivorzioArt. 28 Prestazione in caso di scioglimento del rapporto di lavoro per motivi aziendali
Disposizioni generali concernenti le prestazioni
Art. 29 Versamenti e rimborsoArt. 30 Adeguamento delle rendite al carovitaArt. 31 Riduzione delle prestazioniArt. 32 Regresso della Cassa pensioni
Organizzazione e amministrazione
Art. 33 Consiglio di fondazioneArt. 34 Diritti di informazioneArt. 34a Obbligo del segreto, diffusione dei dati
Ulteriori disposizioni
Art. 35 Organizzazione giudiziariaArt. 36 SottocoperturaArt. 37 Scioglimento di contratti di affiliazione, liquidazione parziale e scioglimento della Cassa pensioniArt. 38 Disposizioni transitorie
1 Compensazione per la riduzione della rendita di vecchiaia (appendice 3)2 Assunzione dei pensionati da parte della CPP – Caisse de Pensions a partire dal 1° gennaio 20163 Rendite correnti al 31° dicembre 20134 Diritti acquisiti rendite di invalidità temporanee al 31 dicembre 2022 (art. 19 cpv. 6)5 Beneficiari di una rendita di invalidità in caso di acquisizioni di aziende6 Prestazioni per superstiti ai divorziati (art. 15 cpv. 7)7 Rendita per figli di pensionato (art. 14)8 Capitale in caso di decesso (art. 18)9 Rendita transitoria AVS
Art. 39 ModificheArt. 40 Entrata in vigore
Appendici
Appendice 1 Contributi degli assicurati e dei datori di lavoro (art. 7)Appendice 2 Accrediti di vecchiaia (art. 9)Appendice 3 Aliquote di conversione (art. 10)Appendice 4 Affiliazione alla Cassa pensioni e riscatto (art. 8 cpv. 2)Appendice 5 Finanziamento della riduzione della rendita in caso di pensionamento di vecchiaia anticipato (art. 11)Appendice 6 Rendita transitoria AVS (art. 12 cpv. 2 e 4)Appendice 7 Supplemento per i diritti acquisiti (art. 19 cpv. 6)
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Art. 25 Prestazione di libero passaggio

1 Se il rapporto di previdenza viene sciolto prima dell’età di riferimento, l’assicurato ha diritto a una prestazione di libero passaggio nella misura in cui non percepisce una prestazione di previdenza (rendita d’invalidità/prestazione di vecchiaia) della cassa pensioni.
2 La Cassa pensioni comunica l’importo della prestazione di libero passaggio all’assicurato e gli chiede di fornirle le indicazioni per l’utilizzo della prestazione di libero passaggio. La Cassa pensioni informa inoltre l’assicurato sulle possibilità previste dalla legge per il mantenimento della copertura assicurativa.

La Cassa pensioni versa la prestazione di libero passaggio all’istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro oppure soddisfa la pretesa con l’apertura di un conto di libero passaggio o con una polizza di libero passaggio.

Se l’assicurato non riceve alcuna comunicazione, la prestazione di libero passaggio è versata alla Fondazione istituto collettore al più presto dopo sei mesi e al più tardi dopo due anni.

3 L’assicurato può esigere il versamento in contanti della prestazione di uscita se
  • lascia definitivamente la Svizzera e il versamento non è soggetto a limitazioni conformemente all’art. 25f della Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LFLP); oppure se
  • avvia un’attività lucrativa indipendente e non è più assoggettato alla previdenza professionale obbligatoria (LPP); oppure
  • la prestazione di libero passaggio è inferiore al suo contributo annuo.
4 Se l’assicurato è coniugato, un prelievo anticipato è ammesso solamente quando l’istanza è firmata anche dal coniuge. La firma deve essere autenticata da un pubblico ufficiale.
5 Se la Cassa pensioni deve fornire prestazioni per superstiti o di invalidità dopo aver già trasferito l’ammontare della prestazione di libero passaggio a beneficio dell’assicurato, le viene rimborsato l’ammontare della prestazione di libero passaggio necessario per fare fronte al versamento delle prestazioni per superstiti o di invalidità. In caso di omissione, si procede a una riduzione della prestazione per superstiti o di invalidità in base ai principi della Cassa pensioni.