Art. 27 Divorzio
1 Il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio si basa sulle disposizioni applicabili di CCS, CO, LPP, LFLP, CPC, LDIP e le relative ordinanze.
2 Se nel quadro di un divorzio occorre trasferire una quota della prestazione di libero passaggio dell’assicurato a favore del coniuge divorziato, l’avere di vecchiaia dell’assicurato si riduce di conseguenza. La parte da trasferire viene addebitata nella proporzione tral’avere di vecchiaia ai sensi dell’art. 15 LPP e il restante avere di previdenza. Il pagamento della parte sovraobbligatoria avviene nel seguente ordine:
- conto supplementare;
- conto di vecchiaia (avere di vecchiaia sovraobbligatorio).
Occorre procedere per analogia se la Cassa pensioni deve corrispondere una quota della rendita a favore del coniuge divorziato avente diritto (eventualmente sotto forma di capitale).
3 Se un assicurato riceve, nel quadro di un divorzio, una prestazione di libero passaggio o una quota della rendita (eventualmente anche in forma di capitale), questo importo viene accreditato nella Cassa pensioni al capitale di vecchiaia obbligatorio e a quello restante, nella stessa proporzione con la quale è stato addebitato alla previdenza del coniuge divorziato debitore.
4 Se, a seguito del divorzio di un beneficiario temporaneo di una rendita d’invalidità, una parte della prestazione di libero passaggio viene trasferita a favore del coniuge divorziato prima dell’età di riferimento, ciò comporta una riduzione dell’avere di vecchiaia secondo il capoverso 2 e prestazioni di vecchiaia inferiori. In compenso, la rendita di invalidità in corso al momento dell’avvio della procedura di divorzio ed eventuali (anche future) rendite per figli di invalidi rimangono invariate. Se l’avere di vecchiaia acquisito all’inizio della rendita di invalidità è regolarmente confluito nel calcolo della rendita di invalidità, quest’ultima viene ridotta conformemente alle basi tecnico-assicurative della Cassa pensioni e per il massimo importo possibile conformemente all’art. 19 cpv. 2 e 3 OPP 2 (fatte salve le rendite per figli di invalidi già in corso al momento dell’avvio della procedura di divorzio).
Se in seguito al divorzio di un beneficiario di rendita di invalidità a vita viene trasferita una quota della prestazione di libero passaggio a favore del coniuge divorziato, si ha una riduzione dell’avere di vecchiaia conformemente al cpv. 2 e una riduzione stabilita in base ai fondamenti tecnico-assicurativi della Cassa pensioni della rendita di invalidità per il massimo importo possibile conformemente all’art. 19 cpv. 2 e 3 OPP 2 (fatte salve le rendite di invalidità per i figli già in essere al momento dell’avvio della procedura di divorzio).
5 Se, a seguito di un divorzio di un beneficiario di rendita di vecchiaia o d’invalidità dopo l’età di riferimento, una quota di rendita viene assegnata al coniuge divorziato avente diritto, le prestazioni di rendita dell’assicurato si riducono nella corrispondente misura.
Il diritto ad una rendita per figli di pensionato e per figli di invalido esistente all’avvio della procedura di divorzio resta invariata. Eventuali diritti a prestazioni per i superstiti si calcolano sulle prestazioni di rendita ancora effettivamente corrisposte in seguito al conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio, fatta salva una rendita per orfani, che sostituisce una rendita per i figli non toccata dal conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio.
La quota di rendita accordata al coniuge divorziato avente diritto non attribuisce alcun altro diritto di prestazione nei confronti della Cassa pensioni. I pagamenti annuali delle rendite a favore della previdenza del coniuge divorziato avente diritto devono essere effettuati entro il 15 dicembre di ogni anno e sono remunerati con metà del tasso di interesse regolamentare. La Cassa pensioni del coniuge divorziato debitore e del coniuge divorziato avente diritto possono concordare, al posto del trasferimento della rendita, un bonifico sotto forma di capitale. Se il coniuge divorziato avente diritto alla rendita cambia l’istituto di previdenza o di libero passaggio, è tenuto a informarne la Cassa pensioni tenuta a versare la rendita entro e non oltre il 15 novembre dell’anno in questione.
Se il coniuge divorziato avente diritto alla rendita ha diritto a una rendita di invalidità totale, o se ha raggiunto l’età minima per un pensionamento anticipato, può esigere il versamento della rendita vitalizia. Al raggiungimento dell’età di riferimento gli viene corrisposta la rendita vitalizia. Può chiederne il bonifico al suo istituto di previdenza qualora il relativo regolamento consenta ancora il riscatto.
6 Se l’evento assicurato della vecchiaia si verifica durante la procedura di divorzio o il beneficiario di una rendita d’invalidità raggiunge l’età di riferimento, la cassa pensioni riduce la parte della prestazione di libero passaggio da trasferire e la rendita dell’importo massimo possibile secondo l’articolo 19g OLP.
7 Nell’ambito della prestazione di libero passaggio trasferita, l’assicurato può effettuare un nuovo riscatto presso la Cassa pensioni. Gli importi nuovamente versati vengono attribuiti nella stessa proporzione con cui erano stati addebitati ai sensi del cpv. 2. Non vi è alcun diritto a un nuovo riscatto in caso di divorzio di un beneficiario di rendita di invalidità.