Art. 18 Capitale in caso di decesso
1 Se un assicurato decede prima del pensionamento o un beneficiario di una rendita d’invalidità prima dell’età di riferimento, ai superstiti, indipendentemente dal diritto successorio, è versato un capitale in caso di decesso nel seguente ordine:
- il coniuge; in sua mancanza
- il convivente con diritto a una rendita per coniugi ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 o le persone al cui sostentamento l’assicurato ha provveduto in maniera determinante (in assenza di coniuge divorziato); in loro mancanza
- tutti i figli della persona deceduta, in loro mancanza i genitori, in loro mancanza i fratelli.
2 L’ammontare del capitale in caso di decesso corrisponde, per il coniuge avente diritto a una rendita per coniugi, per i beneficiari ai sensi del cpv. 1 lett. b e in presenza di figli aventi diritto alla rendita per orfani ai sensi del cpv. 1 lett. c, al 100% dell’ultimo salario assicurato più:
- i riscatti ai sensi dell’art. 8 cpv. 2 (senza interessi), gli accrediti di vecchiaia che superano quelli «Standard»; ai sensi dell’art. 7 cpv. 4 (con interessi); nonché il finanziamento personale della riduzione delle prestazioni di vecchiaia in caso di pensionamento anticipato ai sensi dell’art. 11 cpv. 1 (senza interessi);
- meno i prelievi anticipati per il finanziamento della proprietà d’abitazioni e le prestazioni di conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio effettuati presso la Cassa pensioni e non ancora rimborsati.
3 Per il coniuge non avente diritto a una rendita per coniugi e per i beneficiari ai sensi del cpv. 1 lett. c (senza la presenza di figli aventi diritto alla rendita per orfani), il capitale in caso di decesso corrisponde a:
- i riscatti ai sensi dell’art. 8 cpv. 2 (senza interessi), gli accrediti di vecchiaia che superano quelli «Standard»; ai sensi dell’art. 7 cpv. 4 (con interessi); nonché il finanziamento personale della riduzione delle prestazioni di vecchiaia in caso di pensionamento anticipato ai sensi dell’art. 11 cpv. 1 (senza interessi);
- meno i prelievi anticipati per il finanziamento della proprietà d’abitazioni e le prestazioni di conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio effettuati presso la Cassa pensioni e non ancora rimborsati.
Per i pensionati parziali e gli invalidi parziali, l’art. 10 cpv. 2 e l’art. 21 cpv. 3 si applicano in modo analogo al calcolo del capitale di decesso (per salario assicurato, riscatti, deduzioni anticipate per il finanziamento della proprietà d’abitazioni, ecc.).
4 In caso di decesso durante il differimento della rendita (art. 10a) sussiste il diritto al capitale in caso di decesso solo se contemporaneamente non sono dovute prestazioni per superstiti (fatta eccezione per l’art. 15 cpv. 7). L’ammontare del capitale in caso di decesso è disciplinato dal cpv. 3.
5 Non vi è alcun diritto al capitale in caso di decesso per i beneficiari ai sensi del cpv. 1 lett. b se beneficiano della rendita per coniugi o conviventi di altri istituti di previdenza. Inoltre, i beneficiari ai sensi del cpv. 1 lett. b hanno diritto al capitale in caso di decesso solo se la persona deceduta ha consegnato in vita alla Cassa pensioni una dichiarazione scritta sui beneficiari.
6 L’assicurato può in vita cambiare mediante comunicazione scritta alla Cassa pensioni la sequenza (gerarchia) dei beneficiari elencati al cpv. 1 lett. c oppure può raggruppare in parte o integralmente i beneficiari menzionati alla lett. c. In caso di diversi aventi diritto all’interno dei gruppi di cui al cpv. 1 lett. b o c, l’assicurato in vita può comunicare per iscritto alla Cassa pensioni quali persone hanno diritto in quale misura al capitale in caso di decesso. In assenza di una dichiarazione in tal senso, la suddivisione avviene in parti uguali.