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Table of contents for the Regolamento di previdenza Sistema misto dei primati report

Regolamento di previdenza Sistema misto dei primati
Disposizioni generali
Art. 1 Nome e scopoArt. 2 Partner in unione domestica registrata
Obbligo di assicurazione
Art. 3 Cerchia degli assicuratiArt. 4 Inizio e fine dell’affiliazioneArt. 5 Assicurazione volontariaArt. 5a
Salario assicurato
Art. 6 Salario assicurato
Contributi
Art. 7 Contributi
Riscatto nella Cassa pensioni
Art. 8 Affiliazione e riscatto nella Cassa pensioni
Prestazioni della Cassa pensioni
Art. 9 Avere di vecchiaiaArt. 10 Rendita di vecchiaiaArt. 10a Differimento della rendita al raggiungimento dell’età di riferimentoArt. 11 Finanziamento della riduzione delle prestazioni di vecchiaia in caso di pensionamento anticipatoArt. 12 Rendita transitoria AVSArt. 13 Pensionamento parzialeArt. 14 Rendita per figli di pensionatoArt. 15 Rendita per coniugiArt. 16 Rendita per conviventiArt. 17 Rendita per orfaniArt. 18 Capitale in caso di decessoArt. 19 Rendita di invaliditàArt. 20 Proroga provvisoria del rapporto di assicurazione e mantenimento del diritto alle prestazioniArt. 21 Esonero dai contributiArt. 22 Anticipo AIArt. 23 Rendita per figli di invalidiArt. 24 Finanziamento della proprietà di abitazioniArt. 25 Prestazione di libero passaggioArt. 26 Ammontare della prestazione di libero passaggioArt. 27 DivorzioArt. 28 Prestazione in caso di scioglimento del rapporto di lavoro per motivi aziendali
Disposizioni generali concernenti le prestazioni
Art. 29 Versamenti e rimborsoArt. 30 Adeguamento delle rendite al carovitaArt. 31 Riduzione delle prestazioniArt. 32 Regresso della Cassa pensioni
Organizzazione e amministrazione
Art. 33 Consiglio di fondazioneArt. 34 Diritti di informazioneArt. 34a Obbligo del segreto, diffusione dei dati
Ulteriori disposizioni
Art. 35 Organizzazione giudiziariaArt. 36 SottocoperturaArt. 37 Scioglimento di contratti di affiliazione, liquidazione parziale e scioglimento della Cassa pensioniArt. 38 Disposizioni transitorie
1 Compensazione per la riduzione della rendita di vecchiaia (appendice 3)2 Assunzione dei pensionati da parte della CPP – Caisse de Pensions a partire dal 1° gennaio 20163 Rendite correnti al 31° dicembre 20134 Diritti acquisiti rendite di invalidità temporanee al 31 dicembre 2022 (art. 19 cpv. 6)5 Beneficiari di una rendita di invalidità in caso di acquisizioni di aziende6 Prestazioni per superstiti ai divorziati (art. 15 cpv. 7)7 Rendita per figli di pensionato (art. 14)8 Capitale in caso di decesso (art. 18)9 Rendita transitoria AVS
Art. 39 ModificheArt. 40 Entrata in vigore
Appendici
Appendice 1 Contributi degli assicurati e dei datori di lavoro (art. 7)Appendice 2 Accrediti di vecchiaia (art. 9)Appendice 3 Aliquote di conversione (art. 10)Appendice 4 Affiliazione alla Cassa pensioni e riscatto (art. 8 cpv. 2)Appendice 5 Finanziamento della riduzione della rendita in caso di pensionamento di vecchiaia anticipato (art. 11)Appendice 6 Rendita transitoria AVS (art. 12 cpv. 2 e 4)Appendice 7 Supplemento per i diritti acquisiti (art. 19 cpv. 6)
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Art. 5a

1 La persona assicurata che esce dall’assicurazione regolamentare dopo il compimento del 58° anno di età, perché il rapporto di lavoro è stato sciolto dal datore di lavoro o perché era in essere un rapporto di lavoro a tempo determinato nell’ambito delle prestazioni del piano sociale, che è scaduto, può mantenere l’assicurazione con comPlan nella misura precedente secondo le modalità disposte di seguito.
2 Viene assicurato il salario precedentemente assicurato. Su richiesta dell’assicurato è possibile ridurre il salario precedentemente assicurato per l’intero piano di previdenza (vecchiaia e rischio) o solo per la previdenza di vecchiaia. Sono disponibili le seguenti varianti:
  Salario assicurato rischio Salario assicurato vecchiaia
Standard 100% del salario assicurato precedentemente 100% del salario assicurato precedentemente
Variante 1 100% del salario assicurato precedentemente 50% del salario assicurato precedentemente
Variante 2 100% del salario assicurato precedentemente 0% del salario assicurato precedentemente
Variante 3 50% del salario assicurato precedentemente 50% del salario assicurato precedentemente
Variante 4 50% del salario assicurato precedentemente 0% del salario assicurato precedentemente
3 Il richiedente dell’assicurazione volontaria sarà tenuto a versare oltre ai contributi dei collaboratori, previsti dal regolamento, anche i contributi del datore di lavoro ai sensi dell’art. 7 cpv. 6 (escluso il contributo a copertura della perdita di conversione) e dell’art. 36 cpv. 2 del regolamento (quota a carico del lavoratore del contributo di risanamento). Il datore di lavoro è tenuto a versare il contributo a copertura della perdita di conversione (art. 7 cpv. 6) e la quota a carico del datore di lavoro di un eventuale contributo di risanamento (art. 36 cpv. 2) per tutta la durata dell’assicurazione volontaria.In caso di interruzione dell’assicurazione facoltativa continuata prima del raggiungimento dell’età di riferimento e di riscossione di una prestazione di vecchiaia, il datore di lavoro rimborsa alla cassa pensione i costi della rendita transitoria AVS Il periodo di assicurazione volontaria non viene considerato come anni all’interno del Gruppo Swisscom ai sensi dell’art. 12 cpv. 2 paragrafo 2.
4 L’assicurazione facoltativa termina quando si verifica il rischio di decesso o d’invalidità o quando la persona assicurata raggiunge l’età di riferimento. L’assicurazione volontaria termina con l’adesione a un nuovo istituto di previdenza se nel nuovo istituto sono necessari più di due terzi della prestazione d’uscita per il riscatto di tutte le prestazioni regolamentari. L’assicurazione volontaria può essere disdetta in qualsiasi momento dall’assicurato. In caso di ritardi nel pagamento dei premi superiori a tre mensilità, l’assicurazione volontaria termina.
5 Entro 30 giorni dall’uscita dall’assicurazione regolamentare della Cassa pensioni, l’assicurato è tenuto a comunicare per iscritto alla Cassa pensioni se desidera ridurre il salario assicurato ai sensi del cpv. 2. All’inizio di ogni anno di calendario può comunicare per iscritto alla Cassa pensioni se desidera scegliere una nuova variante ai sensi del cpv. 2, tuttavia non potrà più scegliere varianti che comportano un aumento del salario assicurato rischio e/o vecchiaia.