Art. 5a
1 La persona assicurata che esce dall’assicurazione regolamentare dopo il compimento del 58° anno di età, perché il rapporto di lavoro è stato sciolto dal datore di lavoro o perché era in essere un rapporto di lavoro a tempo determinato nell’ambito delle prestazioni del piano sociale, che è scaduto, può mantenere l’assicurazione con comPlan nella misura precedente secondo le modalità disposte di seguito.
2 Viene assicurato il salario precedentemente assicurato. Su richiesta dell’assicurato è possibile ridurre il salario precedentemente assicurato per l’intero piano di previdenza (vecchiaia e rischio) o solo per la previdenza di vecchiaia. Sono disponibili le seguenti varianti:
Salario assicurato rischio | Salario assicurato vecchiaia | |
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Standard | 100% del salario assicurato precedentemente | 100% del salario assicurato precedentemente |
Variante 1 | 100% del salario assicurato precedentemente | 50% del salario assicurato precedentemente |
Variante 2 | 100% del salario assicurato precedentemente | 0% del salario assicurato precedentemente |
Variante 3 | 50% del salario assicurato precedentemente | 50% del salario assicurato precedentemente |
Variante 4 | 50% del salario assicurato precedentemente | 0% del salario assicurato precedentemente |
3 Il richiedente dell’assicurazione volontaria sarà tenuto a versare oltre ai contributi dei collaboratori, previsti dal regolamento, anche i contributi del datore di lavoro ai sensi dell’art. 7 cpv. 6 (escluso il contributo a copertura della perdita di conversione) e dell’art. 36 cpv. 2 del regolamento (quota a carico del lavoratore del contributo di risanamento). Il datore di lavoro è tenuto a versare il contributo a copertura della perdita di conversione (art. 7 cpv. 6) e la quota a carico del datore di lavoro di un eventuale contributo di risanamento (art. 36 cpv. 2) per tutta la durata dell’assicurazione volontaria.In caso di interruzione dell’assicurazione facoltativa continuata prima del raggiungimento dell’età di riferimento e di riscossione di una prestazione di vecchiaia, il datore di lavoro rimborsa alla cassa pensione i costi della rendita transitoria AVS Il periodo di assicurazione volontaria non viene considerato come anni all’interno del Gruppo Swisscom ai sensi dell’art. 12 cpv. 2 paragrafo 2.
4 L’assicurazione facoltativa termina quando si verifica il rischio di decesso o d’invalidità o quando la persona assicurata raggiunge l’età di riferimento. L’assicurazione volontaria termina con l’adesione a un nuovo istituto di previdenza se nel nuovo istituto sono necessari più di due terzi della prestazione d’uscita per il riscatto di tutte le prestazioni regolamentari. L’assicurazione volontaria può essere disdetta in qualsiasi momento dall’assicurato. In caso di ritardi nel pagamento dei premi superiori a tre mensilità, l’assicurazione volontaria termina.
5 Entro 30 giorni dall’uscita dall’assicurazione regolamentare della Cassa pensioni, l’assicurato è tenuto a comunicare per iscritto alla Cassa pensioni se desidera ridurre il salario assicurato ai sensi del cpv. 2. All’inizio di ogni anno di calendario può comunicare per iscritto alla Cassa pensioni se desidera scegliere una nuova variante ai sensi del cpv. 2, tuttavia non potrà più scegliere varianti che comportano un aumento del salario assicurato rischio e/o vecchiaia.