Art. 11 Finanziamento della riduzione delle prestazioni di vecchiaia in caso di pensionamento anticipato
1 In caso di pensionamento anticipato, si riducono le prestazioni di vecchiaia (appendice 3). Tale riduzione può essere finanziata in parte o interamente fino al pensionamento. La riduzione corrisponde alla differenza tra le prestazioni di vecchiaia calcolate sull’età di riferimento e quelle assicurate al momento del pensionamento.
2 Il finanziamento delle prestazioni di vecchiaia è regolamentato dall’appendice 5.
3 Se il pensionamento non avviene alla data prevista in cui è stata finanziata la riduzione della rendita, la rendita di vecchiaia che ne risulta può ammontare al massimo al 105% della rendita di vecchiaia calcolata sull’età di riferimento. Se si supera tale limite, l’assicurato e il datore di lavoro non versano più contributi di risparmio.
L’aliquota di conversione valida nell’età di riferimento si applica per le prestazioni di vecchiaia esigibili in un secondo momento. I tassi di interesse di tutti i conti dell’assicurato non vengono più pagati. Se le misure non sono sufficienti, avviene un’assegnazione ai capitali liberi della Cassa pensioni.