Art. 36 Sottocopertura
1 In caso di sottocopertura giusta l’art. 44 OPP2 il Consiglio di fondazione, in collaborazione con l’esperto di previdenza professionale riconosciuto, stabilisce misure idonee a sanare la sottocopertura, che permettano di ristabilire l’equilibrio finanziario entro un termine adeguato.
Il Consiglio di fondazione informa gli assicurati, i beneficiari di rendite, il datore di lavoro e le autorità di vigilanza sulle cause e sull’entità della sottocopertura e sulle misure per porvi rimedio.
2 Tali misure possono essere, in particolare:
- riscossione di contributi di risanamento;
- riduzione o azzeramento del tasso di interesse;
- riduzione delle prestazioni assicurate; o
- una combinazione di queste misure.
Il Consiglio di fondazione può siglare con il datore di lavoro un accordo volto alla costituzione di una riserva dei contributi del datore di lavoro con rinuncia all’utilizzazione.
A tale scopo il Consiglio di fondazione allestisce un piano di misure, tenendo conto delle disposizioni del Consiglio federale, verificandone costantemente l’efficacia ed effettuando gli adattamenti necessari.