Art. 30 Adeguamento delle rendite al carovita
1 Le rendite per i superstiti e di invalidità secondo la LPP sono adeguate al carovita in base alle disposizioni di legge.
2 Per il resto, il Consiglio di fondazione decide annualmente in merito a un eventuale adeguamento delle rendite di vecchiaia, per i superstiti e di invalidità nonché della rendita transitoria AVS, a condizione che le possibilità finanziarie della Cassa pensioni lo consentano.