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Table of contents for the Regolamento di previdenza Sistema misto dei primati report

Regolamento di previdenza Sistema misto dei primati
Disposizioni generali
Art. 1 Nome e scopoArt. 2 Partner in unione domestica registrata
Obbligo di assicurazione
Art. 3 Cerchia degli assicuratiArt. 4 Inizio e fine dell’affiliazioneArt. 5 Assicurazione volontariaArt. 5a
Salario assicurato
Art. 6 Salario assicurato
Contributi
Art. 7 Contributi
Riscatto nella Cassa pensioni
Art. 8 Affiliazione e riscatto nella Cassa pensioni
Prestazioni della Cassa pensioni
Art. 9 Avere di vecchiaiaArt. 10 Rendita di vecchiaiaArt. 10a Differimento della rendita al raggiungimento dell’età di riferimentoArt. 11 Finanziamento della riduzione delle prestazioni di vecchiaia in caso di pensionamento anticipatoArt. 12 Rendita transitoria AVSArt. 13 Pensionamento parzialeArt. 14 Rendita per figli di pensionatoArt. 15 Rendita per coniugiArt. 16 Rendita per conviventiArt. 17 Rendita per orfaniArt. 18 Capitale in caso di decessoArt. 19 Rendita di invaliditàArt. 20 Proroga provvisoria del rapporto di assicurazione e mantenimento del diritto alle prestazioniArt. 21 Esonero dai contributiArt. 22 Anticipo AIArt. 23 Rendita per figli di invalidiArt. 24 Finanziamento della proprietà di abitazioniArt. 25 Prestazione di libero passaggioArt. 26 Ammontare della prestazione di libero passaggioArt. 27 DivorzioArt. 28 Prestazione in caso di scioglimento del rapporto di lavoro per motivi aziendali
Disposizioni generali concernenti le prestazioni
Art. 29 Versamenti e rimborsoArt. 30 Adeguamento delle rendite al carovitaArt. 31 Riduzione delle prestazioniArt. 32 Regresso della Cassa pensioni
Organizzazione e amministrazione
Art. 33 Consiglio di fondazioneArt. 34 Diritti di informazioneArt. 34a Obbligo del segreto, diffusione dei dati
Ulteriori disposizioni
Art. 35 Organizzazione giudiziariaArt. 36 SottocoperturaArt. 37 Scioglimento di contratti di affiliazione, liquidazione parziale e scioglimento della Cassa pensioniArt. 38 Disposizioni transitorie
1 Compensazione per la riduzione della rendita di vecchiaia (appendice 3)2 Assunzione dei pensionati da parte della CPP – Caisse de Pensions a partire dal 1° gennaio 20163 Rendite correnti al 31° dicembre 20134 Diritti acquisiti rendite di invalidità temporanee al 31 dicembre 2022 (art. 19 cpv. 6)5 Beneficiari di una rendita di invalidità in caso di acquisizioni di aziende6 Prestazioni per superstiti ai divorziati (art. 15 cpv. 7)7 Rendita per figli di pensionato (art. 14)8 Capitale in caso di decesso (art. 18)9 Rendita transitoria AVS
Art. 39 ModificheArt. 40 Entrata in vigore
Appendici
Appendice 1 Contributi degli assicurati e dei datori di lavoro (art. 7)Appendice 2 Accrediti di vecchiaia (art. 9)Appendice 3 Aliquote di conversione (art. 10)Appendice 4 Affiliazione alla Cassa pensioni e riscatto (art. 8 cpv. 2)Appendice 5 Finanziamento della riduzione della rendita in caso di pensionamento di vecchiaia anticipato (art. 11)Appendice 6 Rendita transitoria AVS (art. 12 cpv. 2 e 4)Appendice 7 Supplemento per i diritti acquisiti (art. 19 cpv. 6)
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Art. 12 Rendita transitoria AVS

1 Il beneficiario di una prestazione di vecchiaia ha diritto a una rendita transitoria AVS. Essa è corrisposta dalla scadenza della prestazione di vecchiaia fino al raggiungimento dell’età di riferimento, al più tardi fino al decesso dell’assicurato.
2 In caso di pensionamento anticipato, la rendita transitoria AVS mensile corrisponde all’importo complessivo di CHF 80 100. Questo importo viene diviso per il numero di mesi fino all’età di riferimento. L’importo mensile non può superare la rendita di vecchiaia massima AVS al momento del pensionamento. Per gli assicurati occupati a tempo parziale, la rendita viene ridotta proporzionalmente al grado di occupazione. Una rendita transitoria AVS in corso non viene adeguata in caso di aumento della rendita di vecchiaia AVS.

Se al momento del pensionamento l’assicurato è stato impiegato ininterrottamente per meno di 10 anni all’interno del Gruppo Swisscom l’importo mensile della rendita transitoria AVS viene ridotto di un 1/120 per ogni mese mancante (vedi appendice 6).

Qualora entro 12 mesi dalla sua uscita l’assicurato inizi un nuovo rapporto di lavoro con il Gruppo Swisscom, gli anni di servizio precedenti prestati in seno al Gruppo Swisscom saranno presi in considerazione per il calcolo del diritto alla rendita transitoria AVS.

Ogni pensionamento parziale dà diritto a una rendita transitoria AVS parziale. La somma complessiva delle rendite transitorie AVS complete e parziali non deve superare l’importo massimo definito sopra.

3 Al momento della conclusione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro rimborsa alla Cassa pensioni i costi per la rendita transitoria AVS. Rimane fatto salvo l’art. 5 cpv. 2 e l’art. 5a cpv. 3.
4 Se la rendita transitoria AVS calcolata conformemente al cpv. 2 è inferiore alla rendita AVS massima, l’assicurato ha il diritto di chiedere la differenza. Il finanziamento di questo importo supplementare viene assunto dall’assicurato sotto forma di una riduzione a vita della rendita di vecchiaia calcolata in base a criteri attuariali (Allegato 6). La persona assicurata non può richiedere la differenza tra la rendita transitoria AVS calcolata secondo il capoverso 2 e la rendita di vecchiaia massima AVS se la sua rendita di vecchiaia ridotta è inferiore al 10 percento della rendita minima AVS.
5 Se l’assicurato riscuote la sua prestazione di vecchiaia esclusivamente sotto forma di capitale (art. 10 cpv. 3), anche la rendita transitoria AVS viene versata in un unico importo. Non sono possibili versamenti parziali.