Art. 12 Rendita transitoria AVS
1 Il beneficiario di una prestazione di vecchiaia ha diritto a una rendita transitoria AVS. Essa è corrisposta dalla scadenza della prestazione di vecchiaia fino al raggiungimento dell’età di riferimento, al più tardi fino al decesso dell’assicurato.
2 In caso di pensionamento anticipato, la rendita transitoria AVS mensile corrisponde all’importo complessivo di CHF 80 100. Questo importo viene diviso per il numero di mesi fino all’età di riferimento. L’importo mensile non può superare la rendita di vecchiaia massima AVS al momento del pensionamento. Per gli assicurati occupati a tempo parziale, la rendita viene ridotta proporzionalmente al grado di occupazione. Una rendita transitoria AVS in corso non viene adeguata in caso di aumento della rendita di vecchiaia AVS.
Se al momento del pensionamento l’assicurato è stato impiegato ininterrottamente per meno di 10 anni all’interno del Gruppo Swisscom l’importo mensile della rendita transitoria AVS viene ridotto di un 1/120 per ogni mese mancante (vedi appendice 6).
Qualora entro 12 mesi dalla sua uscita l’assicurato inizi un nuovo rapporto di lavoro con il Gruppo Swisscom, gli anni di servizio precedenti prestati in seno al Gruppo Swisscom saranno presi in considerazione per il calcolo del diritto alla rendita transitoria AVS.
Ogni pensionamento parziale dà diritto a una rendita transitoria AVS parziale. La somma complessiva delle rendite transitorie AVS complete e parziali non deve superare l’importo massimo definito sopra.
3 Al momento della conclusione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro rimborsa alla Cassa pensioni i costi per la rendita transitoria AVS. Rimane fatto salvo l’art. 5 cpv. 2 e l’art. 5a cpv. 3.
4 Se la rendita transitoria AVS calcolata conformemente al cpv. 2 è inferiore alla rendita AVS massima, l’assicurato ha il diritto di chiedere la differenza. Il finanziamento di questo importo supplementare viene assunto dall’assicurato sotto forma di una riduzione a vita della rendita di vecchiaia calcolata in base a criteri attuariali (Allegato 6). La persona assicurata non può richiedere la differenza tra la rendita transitoria AVS calcolata secondo il capoverso 2 e la rendita di vecchiaia massima AVS se la sua rendita di vecchiaia ridotta è inferiore al 10 percento della rendita minima AVS.
5 Se l’assicurato riscuote la sua prestazione di vecchiaia esclusivamente sotto forma di capitale (art. 10 cpv. 3), anche la rendita transitoria AVS viene versata in un unico importo. Non sono possibili versamenti parziali.