Art. 7 Contributi
1 L’obbligo di contribuzione dell’assicurato e del datore di lavoro ha inizio il giorno dell’accettazione dell’assicurato nella Cassa pensioni. Termina con l’esigibilità delle prestazioni complessive di vecchiaia, al termine del mese del decesso, con la cessazione del versamento del salario o del versamento della sostituzione del salario (indennità giornaliere dell’assicurazione malattia o contro gli infortuni, a condizione che il datore di lavoro finanzi almeno la metà dell’importo, o dell’assicurazione militare), al più tardi comunque con l’uscita dalla Cassa pensioni (risoluzione del contratto di lavoro o venir meno dei requisiti dell’assicurazione). Per l’assicurazione volontaria si applicano l’art. 5 cpv. 2 e l’art. 5a cpv. 3.
2 Il contributo periodico dell’assicurato corrisponde a una percentuale del salario assicurato. Le aliquote dei contributi sono disciplinate nell’appendice 1. L’età determinante per i contributi è data dalla differenza tra l’anno civile in corso e l’anno di nascita.
3 Al momento dell’affiliazione alla Cassa pensioni e all’inizio di ogni anno civile, l’assicurato può scegliere tra diverse varianti di risparmio (appendice 1). In situazioni particolari, la Cassa pensioni può decretare che gli assicurati abbiano la possibilità di annullare la propria decisione nel corso dell’anno e di richiedere il passaggio retroattivo a una variante di risparmio inferiore a quella scelta.
4 L’accredito di vecchiaia corrisponde a una percentuale del salario assicurato. L’ammontare dell’accredito di vecchiaia è regolamentato nell’appendice 2. I contributi dell’assicurato che superano il livello «Standard» vengono accreditati sul conto supplementare.
5 Il datore di lavoro trattiene i contributi dal salario dell’assicurato per 12 mensilità e li versa mensilmente alla Cassa pensioni assieme ai propri contributi.
6 Il contributo periodico del datore di lavoro comprende un contributo relativo ai rischi, un contributo per il risparmio di vecchiaia e un contributo per la perdita di conversione. Il contributo del datore di lavoro corrisponde a una percentuale del salario assicurato. Le aliquote dei contributi sono disciplinate nell’appendice 1.
7 In caso di congedo non pagato di 3 mesi al massimo, il datore di lavoro e l’assicurato continuano a versare i contributi. A partire dal 4° mese, l’assicurato versa anche il contributo del datore di lavoro per il risparmio di vecchiaia ed eventuali contributi di risanamento. Il datore di lavoro continua tuttavia a corrispondere il contributo relativo al rischio e il contributo per la perdita di conversione. Il congedo non pagato può avere una durata massima di 2 anni.