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Table of contents for the Regolamento di previdenza Sistema misto dei primati report

Regolamento di previdenza Sistema misto dei primati
Disposizioni generali
Art. 1 Nome e scopoArt. 2 Partner in unione domestica registrata
Obbligo di assicurazione
Art. 3 Cerchia degli assicuratiArt. 4 Inizio e fine dell’affiliazioneArt. 5 Assicurazione volontariaArt. 5a
Salario assicurato
Art. 6 Salario assicurato
Contributi
Art. 7 Contributi
Riscatto nella Cassa pensioni
Art. 8 Affiliazione e riscatto nella Cassa pensioni
Prestazioni della Cassa pensioni
Art. 9 Avere di vecchiaiaArt. 10 Rendita di vecchiaiaArt. 10a Differimento della rendita al raggiungimento dell’età di riferimentoArt. 11 Finanziamento della riduzione delle prestazioni di vecchiaia in caso di pensionamento anticipatoArt. 12 Rendita transitoria AVSArt. 13 Pensionamento parzialeArt. 14 Rendita per figli di pensionatoArt. 15 Rendita per coniugiArt. 16 Rendita per conviventiArt. 17 Rendita per orfaniArt. 18 Capitale in caso di decessoArt. 19 Rendita di invaliditàArt. 20 Proroga provvisoria del rapporto di assicurazione e mantenimento del diritto alle prestazioniArt. 21 Esonero dai contributiArt. 22 Anticipo AIArt. 23 Rendita per figli di invalidiArt. 24 Finanziamento della proprietà di abitazioniArt. 25 Prestazione di libero passaggioArt. 26 Ammontare della prestazione di libero passaggioArt. 27 DivorzioArt. 28 Prestazione in caso di scioglimento del rapporto di lavoro per motivi aziendali
Disposizioni generali concernenti le prestazioni
Art. 29 Versamenti e rimborsoArt. 30 Adeguamento delle rendite al carovitaArt. 31 Riduzione delle prestazioniArt. 32 Regresso della Cassa pensioni
Organizzazione e amministrazione
Art. 33 Consiglio di fondazioneArt. 34 Diritti di informazioneArt. 34a Obbligo del segreto, diffusione dei dati
Ulteriori disposizioni
Art. 35 Organizzazione giudiziariaArt. 36 SottocoperturaArt. 37 Scioglimento di contratti di affiliazione, liquidazione parziale e scioglimento della Cassa pensioniArt. 38 Disposizioni transitorie
1 Compensazione per la riduzione della rendita di vecchiaia (appendice 3)2 Assunzione dei pensionati da parte della CPP – Caisse de Pensions a partire dal 1° gennaio 20163 Rendite correnti al 31° dicembre 20134 Diritti acquisiti rendite di invalidità temporanee al 31 dicembre 2022 (art. 19 cpv. 6)5 Beneficiari di una rendita di invalidità in caso di acquisizioni di aziende6 Prestazioni per superstiti ai divorziati (art. 15 cpv. 7)7 Rendita per figli di pensionato (art. 14)8 Capitale in caso di decesso (art. 18)9 Rendita transitoria AVS
Art. 39 ModificheArt. 40 Entrata in vigore
Appendici
Appendice 1 Contributi degli assicurati e dei datori di lavoro (art. 7)Appendice 2 Accrediti di vecchiaia (art. 9)Appendice 3 Aliquote di conversione (art. 10)Appendice 4 Affiliazione alla Cassa pensioni e riscatto (art. 8 cpv. 2)Appendice 5 Finanziamento della riduzione della rendita in caso di pensionamento di vecchiaia anticipato (art. 11)Appendice 6 Rendita transitoria AVS (art. 12 cpv. 2 e 4)Appendice 7 Supplemento per i diritti acquisiti (art. 19 cpv. 6)
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Art. 7 Contributi

1 L’obbligo di contribuzione dell’assicurato e del datore di lavoro ha inizio il giorno dell’accettazione dell’assicurato nella Cassa pensioni. Termina con l’esigibilità delle prestazioni complessive di vecchiaia, al termine del mese del decesso, con la cessazione del versamento del salario o del versamento della sostituzione del salario (indennità giornaliere dell’assicurazione malattia o contro gli infortuni, a condizione che il datore di lavoro finanzi almeno la metà dell’importo, o dell’assicurazione militare), al più tardi comunque con l’uscita dalla Cassa pensioni (risoluzione del contratto di lavoro o venir meno dei requisiti dell’assicurazione). Per l’assicurazione volontaria si applicano l’art. 5 cpv. 2 e l’art. 5a cpv. 3.
2 Il contributo periodico dell’assicurato corrisponde a una percentuale del salario assicurato. Le aliquote dei contributi sono disciplinate nell’appendice 1. L’età determinante per i contributi è data dalla differenza tra l’anno civile in corso e l’anno di nascita.
3 Al momento dell’affiliazione alla Cassa pensioni e all’inizio di ogni anno civile, l’assicurato può scegliere tra diverse varianti di risparmio (appendice 1). In situazioni particolari, la Cassa pensioni può decretare che gli assicurati abbiano la possibilità di annullare la propria decisione nel corso dell’anno e di richiedere il passaggio retroattivo a una variante di risparmio inferiore a quella scelta.
4 L’accredito di vecchiaia corrisponde a una percentuale del salario assicurato. L’ammontare dell’accredito di vecchiaia è regolamentato nell’appendice 2. I contributi dell’assicurato che superano il livello «Standard» vengono accreditati sul conto supplementare.
5 Il datore di lavoro trattiene i contributi dal salario dell’assicurato per 12 mensilità e li versa mensilmente alla Cassa pensioni assieme ai propri contributi.
6 Il contributo periodico del datore di lavoro comprende un contributo relativo ai rischi, un contributo per il risparmio di vecchiaia e un contributo per la perdita di conversione. Il contributo del datore di lavoro corrisponde a una percentuale del salario assicurato. Le aliquote dei contributi sono disciplinate nell’appendice 1.
7 In caso di congedo non pagato di 3 mesi al massimo, il datore di lavoro e l’assicurato continuano a versare i contributi. A partire dal 4° mese, l’assicurato versa anche il contributo del datore di lavoro per il risparmio di vecchiaia ed eventuali contributi di risanamento. Il datore di lavoro continua tuttavia a corrispondere il contributo relativo al rischio e il contributo per la perdita di conversione. Il congedo non pagato può avere una durata massima di 2 anni.