Art. 17 Rendita per orfani
1 I figli di un assicurato deceduto hanno diritto a una rendita per orfani così come i figliastri o gli affiliati al cui sostentamento l’assicurato ha sopperito in misura determinante, se hanno diritto a prestazioni dell’AVS o dell’AI.
2 Il diritto alla rendita per orfani decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso. Il diritto alla rendita sussiste fino a quando il figlio compie i 18 anni di età. Dura inoltre fino a quando il figlio compie i 25 anni di età se è ancora in formazione o è invalido almeno al 70%.
3 La rendita per orfani ammonta:
- in caso di decesso di una persona assicurata attiva che non ha ancora raggiunto l’età di riferimento, 10% del salario assicurato per ogni figlio;
- al 20% dell’ultima rendita di vecchiaia o di invalidità riscossa dal pensionato deceduto;
- in caso di decesso di una persona assicurata attiva che aveva raggiunto l’età di riferimento, il 20% della rendita di vecchiaia acquisita al momento del decesso dell’assicurato, calcolata sulla base dell’avere di vecchiaia ai sensi dell’art. 9.
4 Gli orfani di padre e di madre hanno diritto a una doppia rendita.