Art. 16 Rendita per conviventi
1 Alla morte di un assicurato, il convivente superstite ha diritto a una rendita per conviventi se
- deve sopperire al sostentamento di uno o più figli comuni; oppure
- ha compiuto 40 anni e al momento del decesso ha vissuto con la persona defunta nella stessa economia domestica ininterrottamente per almeno 5 anni (con la stessa residenza ufficiale).
Entrambi i conviventi non devono essere sposati al momento del decesso (tra di loro o con terzi). Se la convivenza è costituita solo dopo il pensionamento dell’assicurato, non sussiste alcun diritto alla rendita per conviventi.
Il diritto alla rendita per conviventi sussiste solamente se la convivenza è convalidata da un contratto scritto di mutuo sostegno. Il contratto va inviato alla Cassa pensioni prima del decesso o del pensionamento dell’assicurato. La Cassa pensioni esamina in ultima analisi in caso di prestazione se sono soddisfatti i presupposti per avere diritto a una rendita per conviventi.
2 Il diritto alla rendita per conviventi decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso.
3 Il diritto si estingue in caso di matrimonio o di morte.
4 L’ammontare della rendita per conviventi è disciplinato all’articolo 15 cpv. 5 e cpv. 6.
5 Non sussiste alcun diritto alla rendita per conviventi se il convivente beneficia già di una rendita per coniugi o conviventi da un istituto di previdenza. Non sussiste alcun diritto alla rendita per conviventi nemmeno se la Cassa pensioni deve versare contemporaneamente anche una rendita per coniugi.