Art. 13 Pensionamento parziale
1 Se l’assicurato riduce il suo grado d’occupazione a partire dal compimento del 58° anno d’età, può fruire in misura corrispondente di un pensionamento parziale. Il versamento della prestazione di vecchiaia sotto forma di capitale è consentito al massimo in tre fasi. Una fase comprende tutte le fruizioni di prestazioni di vecchiaia sotto forma di capitale nel corso di un anno civile. La quota della prestazione di vecchiaia percepita prima dell’età di riferimento non può superare la quota della riduzione del salario. L’accertamento della valutazione fiscale è di esclusiva responsabilità dell’assicurato.
2 In caso di pensionamento parziale, il conto di vecchiaia, il conto complementare e il conto di prefinanziamento vengono ridotti proporzionalmente al grado di pensionamento.
3 Se La rendita di vecchiaia è calcolata secondo gli articoli 10, 10a e 11 sulla base del grado di pensionamento.