Menù

Linguaggio

Spegnimento

  • Indice
  • Ricerca

Table of contents for the Regolamento di previdenza Sistema misto dei primati report

Regolamento di previdenza Sistema misto dei primati
Disposizioni generali
Art. 1 Nome e scopoArt. 2 Partner in unione domestica registrata
Obbligo di assicurazione
Art. 3 Cerchia degli assicuratiArt. 4 Inizio e fine dell’affiliazioneArt. 5 Assicurazione volontariaArt. 5a
Salario assicurato
Art. 6 Salario assicurato
Contributi
Art. 7 Contributi
Riscatto nella Cassa pensioni
Art. 8 Affiliazione e riscatto nella Cassa pensioni
Prestazioni della Cassa pensioni
Art. 9 Avere di vecchiaiaArt. 10 Rendita di vecchiaiaArt. 10a Differimento della rendita al raggiungimento dell’età di riferimentoArt. 11 Finanziamento della riduzione delle prestazioni di vecchiaia in caso di pensionamento anticipatoArt. 12 Rendita transitoria AVSArt. 13 Pensionamento parzialeArt. 14 Rendita per figli di pensionatoArt. 15 Rendita per coniugiArt. 16 Rendita per conviventiArt. 17 Rendita per orfaniArt. 18 Capitale in caso di decessoArt. 19 Rendita di invaliditàArt. 20 Proroga provvisoria del rapporto di assicurazione e mantenimento del diritto alle prestazioniArt. 21 Esonero dai contributiArt. 22 Anticipo AIArt. 23 Rendita per figli di invalidiArt. 24 Finanziamento della proprietà di abitazioniArt. 25 Prestazione di libero passaggioArt. 26 Ammontare della prestazione di libero passaggioArt. 27 DivorzioArt. 28 Prestazione in caso di scioglimento del rapporto di lavoro per motivi aziendali
Disposizioni generali concernenti le prestazioni
Art. 29 Versamenti e rimborsoArt. 30 Adeguamento delle rendite al carovitaArt. 31 Riduzione delle prestazioniArt. 32 Regresso della Cassa pensioni
Organizzazione e amministrazione
Art. 33 Consiglio di fondazioneArt. 34 Diritti di informazioneArt. 34a Obbligo del segreto, diffusione dei dati
Ulteriori disposizioni
Art. 35 Organizzazione giudiziariaArt. 36 SottocoperturaArt. 37 Scioglimento di contratti di affiliazione, liquidazione parziale e scioglimento della Cassa pensioniArt. 38 Disposizioni transitorie
1 Compensazione per la riduzione della rendita di vecchiaia (appendice 3)2 Assunzione dei pensionati da parte della CPP – Caisse de Pensions a partire dal 1° gennaio 20163 Rendite correnti al 31° dicembre 20134 Diritti acquisiti rendite di invalidità temporanee al 31 dicembre 2022 (art. 19 cpv. 6)5 Beneficiari di una rendita di invalidità in caso di acquisizioni di aziende6 Prestazioni per superstiti ai divorziati (art. 15 cpv. 7)7 Rendita per figli di pensionato (art. 14)8 Capitale in caso di decesso (art. 18)9 Rendita transitoria AVS
Art. 39 ModificheArt. 40 Entrata in vigore
Appendici
Appendice 1 Contributi degli assicurati e dei datori di lavoro (art. 7)Appendice 2 Accrediti di vecchiaia (art. 9)Appendice 3 Aliquote di conversione (art. 10)Appendice 4 Affiliazione alla Cassa pensioni e riscatto (art. 8 cpv. 2)Appendice 5 Finanziamento della riduzione della rendita in caso di pensionamento di vecchiaia anticipato (art. 11)Appendice 6 Rendita transitoria AVS (art. 12 cpv. 2 e 4)Appendice 7 Supplemento per i diritti acquisiti (art. 19 cpv. 6)
Abbiamo trovato 5 risultati di ricerca

Nessun risultato trovato. Inserisci un termine di ricerca diverso

Art. 29 Versamenti e rimborso

1 Le rendite vengono versate mensilmente, fino al 20 del mese. Per il mese in cui il diritto si estingue viene versata la rendita completa. Le eventuali prestazioni in capitale vengono pagate entro 30 giorni dal verificarsi del caso di previdenza, al più presto 30 giorni dopo che la Cassa pensioni è stata messa al corrente dalla persona avente diritto e dispone di tutti i dati necessari per il versamento. Fino a che non viene fornito il consenso del coniuge, non spetta alcun interesse sulla prestazione in capitale da parte della Cassa pensioni.
2 Gli assicurati sono tenuti a partecipare alle verifiche della prestazione e a mettere a disposizione della Cassa pensioni la documentazione richiesta. In particolare la Cassa pensioni può esigere in qualsiasi momento dall’assicurato avente diritto alle prestazioni un certificato di vita. Gli aventi diritto con residenza all’estero devono recapitare ogni anno alla Cassa pensioni un certificato di vita ufficialmente autenticato senza che gliene venga fatta richiesta. Se i documenti non vengono presentati, la Cassa pensioni non corrisponde alcuna prestazione/sospende le proprie prestazioni.
3 Il luogo di esecuzione delle prestazioni è la sede della Cassa pensioni. I pagamenti della Cassa pensioni vengono effettuati all’indirizzo di pagamento notificato dal beneficiario in Svizzera o all’estero. I pagamenti della Cassa pensioni sono sempre effettuati in franchi svizzeri. Le spese di transazione sostenute al di fuori della banca mittente, ad esempio perché il pagamento viene effettuato a una banca all’estero, nonché le eventuali spese di cambio sono a carico del beneficiario.
4 Le prestazioni versate indebitamente vanno restituite. In caso di buona fede o di grave indigenza si può rinunciare alla richiesta di restituzione anche qualora risulti dovuta. Il criterio della grave indigenza si basa sulle norme legislative sulle prestazioni complementari.
5 Sia nei confronti della Cassa pensioni, sia nei confronti degli assicurati si applica un interesse moratorio pari al tasso di interesse minimo LPP. È fatto salvo il regolamento degli interessi e degli interessi moratori per le prestazioni di libero passaggio ai sensi dell’art. 2 cpv. 3 e 4 LFLP.
6 Le prestazioni della cassa pensioni non possono essere né cedute né costituite in pegno prima della loro scadenza. Viene fatta salva la costituzione in pegno nell’ambito della promozione della proprietà d’abitazioni. Il diritto a prestazioni può essere compensato con crediti che il datore di lavoro ha ceduto alla cassa pensioni solo se tali crediti consistono in contributi non dedotti dal salario.
7 Per la restituzione di prestazioni riscosse indebitamente e la prescrizione dei diritti sono applicabili le disposizioni degli articoli 35a e 41 LPP.
8 Se la cassa pensioni riceve una comunicazione ufficiale secondo cui l’assicurato ha trascurato il proprio obbligo di mantenimento, essa può accordare i versamenti di capitale, i pagamenti in contanti, gli anticipi PPA e le costituzioni in pegno PPA soltanto nei limiti dell’articolo 40 LPP.