Art. 29 Versamenti e rimborso
1 Le rendite vengono versate mensilmente, fino al 20 del mese. Per il mese in cui il diritto si estingue viene versata la rendita completa. Le eventuali prestazioni in capitale vengono pagate entro 30 giorni dal verificarsi del caso di previdenza, al più presto 30 giorni dopo che la Cassa pensioni è stata messa al corrente dalla persona avente diritto e dispone di tutti i dati necessari per il versamento. Fino a che non viene fornito il consenso del coniuge, non spetta alcun interesse sulla prestazione in capitale da parte della Cassa pensioni.
2 Gli assicurati sono tenuti a partecipare alle verifiche della prestazione e a mettere a disposizione della Cassa pensioni la documentazione richiesta. In particolare la Cassa pensioni può esigere in qualsiasi momento dall’assicurato avente diritto alle prestazioni un certificato di vita. Gli aventi diritto con residenza all’estero devono recapitare ogni anno alla Cassa pensioni un certificato di vita ufficialmente autenticato senza che gliene venga fatta richiesta. Se i documenti non vengono presentati, la Cassa pensioni non corrisponde alcuna prestazione/sospende le proprie prestazioni.
3 Il luogo di esecuzione delle prestazioni è la sede della Cassa pensioni. I pagamenti della Cassa pensioni vengono effettuati all’indirizzo di pagamento notificato dal beneficiario in Svizzera o all’estero. I pagamenti della Cassa pensioni sono sempre effettuati in franchi svizzeri. Le spese di transazione sostenute al di fuori della banca mittente, ad esempio perché il pagamento viene effettuato a una banca all’estero, nonché le eventuali spese di cambio sono a carico del beneficiario.
4 Le prestazioni versate indebitamente vanno restituite. In caso di buona fede o di grave indigenza si può rinunciare alla richiesta di restituzione anche qualora risulti dovuta. Il criterio della grave indigenza si basa sulle norme legislative sulle prestazioni complementari.
5 Sia nei confronti della Cassa pensioni, sia nei confronti degli assicurati si applica un interesse moratorio pari al tasso di interesse minimo LPP. È fatto salvo il regolamento degli interessi e degli interessi moratori per le prestazioni di libero passaggio ai sensi dell’art. 2 cpv. 3 e 4 LFLP.
6 Le prestazioni della cassa pensioni non possono essere né cedute né costituite in pegno prima della loro scadenza. Viene fatta salva la costituzione in pegno nell’ambito della promozione della proprietà d’abitazioni. Il diritto a prestazioni può essere compensato con crediti che il datore di lavoro ha ceduto alla cassa pensioni solo se tali crediti consistono in contributi non dedotti dal salario.
7 Per la restituzione di prestazioni riscosse indebitamente e la prescrizione dei diritti sono applicabili le disposizioni degli articoli 35a e 41 LPP.
8 Se la cassa pensioni riceve una comunicazione ufficiale secondo cui l’assicurato ha trascurato il proprio obbligo di mantenimento, essa può accordare i versamenti di capitale, i pagamenti in contanti, gli anticipi PPA e le costituzioni in pegno PPA soltanto nei limiti dell’articolo 40 LPP.