Art. 4 Inizio e fine dell’affiliazione
1 L’assicurazione decorre dal giorno in cui inizia il rapporto di lavoro o si ha per la prima volta diritto al salario, in ogni caso nel momento in cui l’assicurato si trova sulla strada per andare al lavoro, ma al più presto
- il 1° gennaio dopo il compimento dei 17 anni per quanto concerne la copertura dei rischi di morte e invalidità;
- il 1° gennaio dopo il compimento dei 21 anni per quanto concerne la previdenza di vecchiaia.
2 La persona assicurata soltanto per i rischi di morte e invalidità è libera di versare dei contributi per la previdenza di vecchiaia. Tali contributi vengono accreditati sul conto supplementare ai sensi dell’art. 9 cpv. 2.
3 L’assicurazione termina con la risoluzione del contratto di lavoro o qualora non si raggiunga la soglia del salario minimo (art. 3 cvp. 1). L’assicurato rimane coperto dai rischi di morte e di invalidità per un mese dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro, sempre che non abbia precedentemente contratto un nuovo rapporto di lavoro.
L’assicurazione termina al più tardi al raggiungimento dell’età di riferimento, ai sensi dell’art. 10a.