Art. 34 Diritti di informazione
1 La Cassa pensioni informa annualmente i suoi assicurati in merito a
- diritti alle prestazioni, salario assicurato, aliquota dei contributi e avere di vecchiaia;
- organizzazione e finanziamento;
- i membri del Consiglio di fondazione.
2 Essa adempie al suo obbligo di informazione fornendo ai suoi assicurati il certificato di previdenza e il rapporto annuale.
3 Su richiesta, la Cassa pensioni fornisce informazioni su rendimenti del capitale, andamento dei rischi attuariali, costi amministrativi, calcolo del capitale di copertura e tasso di copertura. Le informazioni fornite si basano sul più recente rapporto redatto dal perito in materia di previdenza professionale.
4 In caso di libero passaggio, la cassa pensioni informa il nuovo istituto di previdenza, l’istituto di libero passaggio o la Fondazione istituto collettore, riguardo alle persone che percepiscono o hanno percepito una prestazione di vecchiaia o che percepiscono una rendita a causa di invalidità parziale, del percepimento delle prestazioni di vecchiaia e d’invalidità necessarie per:
- calcolo della possibilità di riscatto
- calcolo del salario da assicurare obbligatoriamente; e
- rispetto del numero massimo dei tre prelievi in caso di forma di capitale.