Art. 9 Avere di vecchiaia
1 Per ogni assicurato viene tenuto un conto di vecchiaia individuale.
Sul conto di vecchiaia vengono accreditati:
- gli accrediti di vecchiaia «Standard»;
- le prestazioni di libero passaggio di precedenti istituti di previdenza;
- i versamenti supplementari utilizzati per il riscatto ai sensi dell’art. 8 cpv. 2;
- la restituzione di prelievi anticipati PPA e i pagamenti fondati sul divorzio (art. 24 cpv. 3 e art. 27 cpv. 2 e 3);
- gli interessi.
2 Per ogni assicurato vengono inoltre tenuti altri due conti separati.
Sul conto supplementare vengono accreditati:
- gli accrediti di vecchiaia che superano quelli «Standard» ai sensi dell’art. 7 cpv. 4;
- la restituzione di prelievi anticipati PPA e i pagamenti fondati sul divorzio (art. 24 cpv. 3 e art. 27 cpv. 2 e 3);
- gli interessi.
Sul conto di prefinanziamento vengono accreditati:
- il finanziamento personale delle prestazioni di vecchiaia ai sensi dell’art. 11;
- gli interessi.
3 Il Consiglio di fondazione stabilisce ogni anno il tasso di interesse tenuto conto della situazione finanziaria della Cassa pensioni. In particolare può decidere tassi di interesse diversi. Il Consiglio di fondazione stabilisce anticipatamente un tasso di interesse per i pagamenti infrannuali; per i restanti assicurati determina il tasso di interesse a posteriori.
Gli interessi sono calcolati in base allo stato del conto di vecchiaia risp. dei conti separati alla fine dell’anno precedente o a partire da un riscatto e accreditati sul conto di vecchiaia risp. sui conti separati alla fine dell’anno civile.
Qualora si verifichi un caso di previdenza o l’assicurato lasci la Cassa pensioni nel corso dell’anno, gli interessi per i pagamenti nel corso dell’anno in questione vengono calcolati pro rata temporis.