Art. 33 Consiglio di fondazione
Il Consiglio di fondazione è l’organo supremo della Cassa pensioni. Stabilisce gli obiettivi strategici e i mezzi per il loro raggiungimento. È responsabile della gestione generale della Cassa pensioni e della stabilità finanziaria della medesima. Regola l’organizzazione della Cassa pensioni, ne sorveglia la gestione e procede alle elezioni nell’ambito delle quali svolge il ruolo di autorità elettorale.
La composizione, le elezioni, i compiti e l’ordinamento interno del Consiglio di fondazione sono disciplinati dal regolamento concernente l’organizzazione.