4 Diritti acquisiti rendite di invalidità temporanee al 31 dicembre 2022 (art. 19 cpv. 6)
Per le persone assicurate che al 31 dicembre 2022 percepiscono una rendita di invalidità temporanea maturata presso la Cassa pensioni, la rendita di vecchiaia è calcolata ai sensi dell’art. 19 cpv. 6 sull’avere di vecchiaia o sull’avere di vecchiaia massimo al 31 dicembre 2022 (anziché al momento in cui è subentrata l’invalidità). Sono fatte salve le modifiche successive del grado di invalidità che comportano un nuovo calcolo della rendita di vecchiaia ai sensi dell’art. 19 cpv. 6.