Art. 35 Organizzazione giudiziaria
1 Le controversie tra la Cassa pensioni e il datore di lavoro o gli assicurati in merito all’applicazione o all’interpretazione del presente regolamento, o a punti non esplicitamente definiti nello stesso, vengono sottoposte al Consiglio di fondazione per un accordo transattivo.
2 Qualora non sia possibile raggiungere un accordo transattivo, si avvia una procedura giudiziaria. Il foro competente è la sede o il domicilio in Svizzera del convenuto o la sede dell’azienda presso la quale l’assicurato è stato assunto.