Art. 37 Scioglimento di contratti di affiliazione, liquidazione parziale e scioglimento della Cassa pensioni
1 Lo scioglimento di un contratto di affiliazione da parte del datore di lavoro avviene di intesa col personale oppure con la rappresentanza dei lavoratori competente.
2 Le conseguenze dello scioglimento del contratto di affiliazione sono disciplinate nel contratto di affiliazione stesso. In caso di liquidazione parziale della cassa pensioni sono determinanti le disposizioni degli articoli 53b, 53d LPP, 27g e 27h OPP 2 nonché del regolamento sulla liquidazione parziale.
3 In caso di liquidazione complessiva della cassa pensioni sono determinanti le disposizioni degli articoli 53c e 53d LPP.