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Table of contents for the Regolamento di previdenza Sistema misto dei primati report

Regolamento di previdenza Sistema misto dei primati
Disposizioni generali
Art. 1 Nome e scopoArt. 2 Partner in unione domestica registrata
Obbligo di assicurazione
Art. 3 Cerchia degli assicuratiArt. 4 Inizio e fine dell’affiliazioneArt. 5 Assicurazione volontariaArt. 5a
Salario assicurato
Art. 6 Salario assicurato
Contributi
Art. 7 Contributi
Riscatto nella Cassa pensioni
Art. 8 Affiliazione e riscatto nella Cassa pensioni
Prestazioni della Cassa pensioni
Art. 9 Avere di vecchiaiaArt. 10 Rendita di vecchiaiaArt. 10a Differimento della rendita al raggiungimento dell’età di riferimentoArt. 11 Finanziamento della riduzione delle prestazioni di vecchiaia in caso di pensionamento anticipatoArt. 12 Rendita transitoria AVSArt. 13 Pensionamento parzialeArt. 14 Rendita per figli di pensionatoArt. 15 Rendita per coniugiArt. 16 Rendita per conviventiArt. 17 Rendita per orfaniArt. 18 Capitale in caso di decessoArt. 19 Rendita di invaliditàArt. 20 Proroga provvisoria del rapporto di assicurazione e mantenimento del diritto alle prestazioniArt. 21 Esonero dai contributiArt. 22 Anticipo AIArt. 23 Rendita per figli di invalidiArt. 24 Finanziamento della proprietà di abitazioniArt. 25 Prestazione di libero passaggioArt. 26 Ammontare della prestazione di libero passaggioArt. 27 DivorzioArt. 28 Prestazione in caso di scioglimento del rapporto di lavoro per motivi aziendali
Disposizioni generali concernenti le prestazioni
Art. 29 Versamenti e rimborsoArt. 30 Adeguamento delle rendite al carovitaArt. 31 Riduzione delle prestazioniArt. 32 Regresso della Cassa pensioni
Organizzazione e amministrazione
Art. 33 Consiglio di fondazioneArt. 34 Diritti di informazioneArt. 34a Obbligo del segreto, diffusione dei dati
Ulteriori disposizioni
Art. 35 Organizzazione giudiziariaArt. 36 SottocoperturaArt. 37 Scioglimento di contratti di affiliazione, liquidazione parziale e scioglimento della Cassa pensioniArt. 38 Disposizioni transitorie
1 Compensazione per la riduzione della rendita di vecchiaia (appendice 3)2 Assunzione dei pensionati da parte della CPP – Caisse de Pensions a partire dal 1° gennaio 20163 Rendite correnti al 31° dicembre 20134 Diritti acquisiti rendite di invalidità temporanee al 31 dicembre 2022 (art. 19 cpv. 6)5 Beneficiari di una rendita di invalidità in caso di acquisizioni di aziende6 Prestazioni per superstiti ai divorziati (art. 15 cpv. 7)7 Rendita per figli di pensionato (art. 14)8 Capitale in caso di decesso (art. 18)9 Rendita transitoria AVS
Art. 39 ModificheArt. 40 Entrata in vigore
Appendici
Appendice 1 Contributi degli assicurati e dei datori di lavoro (art. 7)Appendice 2 Accrediti di vecchiaia (art. 9)Appendice 3 Aliquote di conversione (art. 10)Appendice 4 Affiliazione alla Cassa pensioni e riscatto (art. 8 cpv. 2)Appendice 5 Finanziamento della riduzione della rendita in caso di pensionamento di vecchiaia anticipato (art. 11)Appendice 6 Rendita transitoria AVS (art. 12 cpv. 2 e 4)Appendice 7 Supplemento per i diritti acquisiti (art. 19 cpv. 6)
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Art. 22 Anticipo AI

1 Scaduti sei mesi dalla presentazione dell’annuncio all’AI, l’assicurato ha diritto a un anticipo AI. Il diritto inizia al più presto con il venir meno del diritto al salario oppure del diritto a una sostituzione del salario, in particolare prestazioni di indennità giornaliera dell’assicurazione invalidità, disoccupazione, malattia, infortuni o militare, di regola dopo un periodo di attesa di 24 mesi. Il diritto sussiste unicamente se l’incapacità lavorativa è di almeno 12 mesi e il rapporto di lavoro non è stato terminato nell’arco di questi 12 mesi.
2 L’importo dell’anticipo AI corrisponde:
  • alla rendita di invalidità assicurata secondo l’art. 19 cpv. 3, in proporzione al grado di incapacità lavorativa e calcolato in base al salario assicurato al momento del probabile insorgere del caso di previdenza e inoltre
  • alla rendita massima dell’assicurazione federale per invalidità in vigore al momento della concessione, decurtata in caso di attività lucrativa a tempo parziale e in proporzione al grado di incapacità lavorativa, per cui l’art. 28b LAI si applica per analogia.
  • L’anticipo AI comprende gli eventuali obblighi di prestazione anticipata previsti dalla legge.
3 Il diritto all’anticipo AI cessa:
  • con il passare in giudicato della decisione dell’Al; oppure
  • con il ritiro della notifica presso l’AI; oppure
  • con il recupero della capacità lavorativa; oppure
  • con la morte dell’assicurato; oppure
  • al raggiungimento dell’età di riferimento
4 In presenza di una decisione dell’AI federale passata in giudicato, l’anticipo AI va rimborsato o addebitato come segue:
  • nella misura dei diritti alla rendita retroattivi della Cassa pensioni oppure di un altro istituto di previdenza (percentuale «rendita AI della Cassa pensioni») nonché
  • nella misura dei diritti alla rendita retroattivi dell’assicurazione federale per l’invalidità (percentuale di «rendita dell’assicurazione federale per l’invalidità»).

Le prestazioni anticipate di assicurazione invalidità che non possono essere rimborsate o addebitate sono ammortizzate a carico dei contributi di rischio.

5 Con la corresponsione dell’anticipo AI non è possibile rivendicare alcun diritto legale ad altre prestazioni a carico della Cassa pensioni.