Art. 23 Rendita per figli di invalidi
1 Il beneficiario di una rendita di invalidità ha diritto a una rendita per figli di invalidi per ogni figlio che, se lui dovesse morire, avrebbe diritto a una rendita per orfani ai sensi dell’art. 17.
2 La rendita per figli di invalidi ammonta per ogni figlio al 20% della rendita di invalidità.
3 La rendita per figli di invalidi viene corrisposta a partire dalla medesima data valida per la rendita di invalidità. Si estingue se decade la rendita di invalidità che la giustifica, al più tardi con la cessazione del diritto ai sensi dell’art. 17.