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Table of contents for the Regolamento di previdenza Sistema misto dei primati report

Regolamento di previdenza Sistema misto dei primati
Disposizioni generali
Art. 1 Nome e scopoArt. 2 Partner in unione domestica registrata
Obbligo di assicurazione
Art. 3 Cerchia degli assicuratiArt. 4 Inizio e fine dell’affiliazioneArt. 5 Assicurazione volontariaArt. 5a
Salario assicurato
Art. 6 Salario assicurato
Contributi
Art. 7 Contributi
Riscatto nella Cassa pensioni
Art. 8 Affiliazione e riscatto nella Cassa pensioni
Prestazioni della Cassa pensioni
Art. 9 Avere di vecchiaiaArt. 10 Rendita di vecchiaiaArt. 10a Differimento della rendita al raggiungimento dell’età di riferimentoArt. 11 Finanziamento della riduzione delle prestazioni di vecchiaia in caso di pensionamento anticipatoArt. 12 Rendita transitoria AVSArt. 13 Pensionamento parzialeArt. 14 Rendita per figli di pensionatoArt. 15 Rendita per coniugiArt. 16 Rendita per conviventiArt. 17 Rendita per orfaniArt. 18 Capitale in caso di decessoArt. 19 Rendita di invaliditàArt. 20 Proroga provvisoria del rapporto di assicurazione e mantenimento del diritto alle prestazioniArt. 21 Esonero dai contributiArt. 22 Anticipo AIArt. 23 Rendita per figli di invalidiArt. 24 Finanziamento della proprietà di abitazioniArt. 25 Prestazione di libero passaggioArt. 26 Ammontare della prestazione di libero passaggioArt. 27 DivorzioArt. 28 Prestazione in caso di scioglimento del rapporto di lavoro per motivi aziendali
Disposizioni generali concernenti le prestazioni
Art. 29 Versamenti e rimborsoArt. 30 Adeguamento delle rendite al carovitaArt. 31 Riduzione delle prestazioniArt. 32 Regresso della Cassa pensioni
Organizzazione e amministrazione
Art. 33 Consiglio di fondazioneArt. 34 Diritti di informazioneArt. 34a Obbligo del segreto, diffusione dei dati
Ulteriori disposizioni
Art. 35 Organizzazione giudiziariaArt. 36 SottocoperturaArt. 37 Scioglimento di contratti di affiliazione, liquidazione parziale e scioglimento della Cassa pensioniArt. 38 Disposizioni transitorie
1 Compensazione per la riduzione della rendita di vecchiaia (appendice 3)2 Assunzione dei pensionati da parte della CPP – Caisse de Pensions a partire dal 1° gennaio 20163 Rendite correnti al 31° dicembre 20134 Diritti acquisiti rendite di invalidità temporanee al 31 dicembre 2022 (art. 19 cpv. 6)5 Beneficiari di una rendita di invalidità in caso di acquisizioni di aziende6 Prestazioni per superstiti ai divorziati (art. 15 cpv. 7)7 Rendita per figli di pensionato (art. 14)8 Capitale in caso di decesso (art. 18)9 Rendita transitoria AVS
Art. 39 ModificheArt. 40 Entrata in vigore
Appendici
Appendice 1 Contributi degli assicurati e dei datori di lavoro (art. 7)Appendice 2 Accrediti di vecchiaia (art. 9)Appendice 3 Aliquote di conversione (art. 10)Appendice 4 Affiliazione alla Cassa pensioni e riscatto (art. 8 cpv. 2)Appendice 5 Finanziamento della riduzione della rendita in caso di pensionamento di vecchiaia anticipato (art. 11)Appendice 6 Rendita transitoria AVS (art. 12 cpv. 2 e 4)Appendice 7 Supplemento per i diritti acquisiti (art. 19 cpv. 6)
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Art. 24 Finanziamento della proprietà di abitazioni

1 Fino a tre anni prima dell’età di riferimento, gli assicurati possono prelevare o costituire in pegno i loro fondi di previdenza allo scopo di promuovere la proprietà di abitazioni. Nei primi due anni di assicurazione facoltativa ai sensi dell’art. 5a la persona assicurata può prelevare o costituire in pegno i fondi di previdenza, ma per non più di tre anni prima del raggiungimento dell’età di riferimento. Si applicano le disposizioni di legge concernenti la promozione della proprietà di abitazione mediante i fondi della previdenza professionale. Le informazioni al riguardo sono riportate nell’opuscolo della Cassa pensioni sulla promozione della proprietà di abitazione con mezzi della previdenza professionale.
2 Se l’assicurato è coniugato, un prelievo anticipato è ammesso solamente quando l’istanza è firmata anche dal coniuge. La firma deve essere autenticata da un pubblico ufficiale.
3 Il rimborso di un prelievo anticipato è equiparato al prelievo anticipato dell’avere di vecchiaia LPP e al restante avere di vecchiaia. Si applica per analogia l’art. 27 cpv. 2 e 3. Se il prelievo anticipato è stato effettuato prima del 1° gennaio 2017 e la percentuale dell’avere di vecchiaia LPP non può più essere definita in base all’importo del prelievo anticipato, l’importo restituito viene assegnato all’avere di vecchiaia e al restante avere di previdenza in misura del rapporto esistente tra i due crediti suddetti subito prima del rimborso.
4 In caso di prelievo anticipato o di costituzione in pegno, la Cassa pensioni preleva una tassa amministrativa conformemente al regolamento dei costi.