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Table of contents for the Regolamento di previdenza Sistema misto dei primati report

Regolamento di previdenza Sistema misto dei primati
Disposizioni generali
Art. 1 Nome e scopoArt. 2 Partner in unione domestica registrata
Obbligo di assicurazione
Art. 3 Cerchia degli assicuratiArt. 4 Inizio e fine dell’affiliazioneArt. 5 Assicurazione volontariaArt. 5a
Salario assicurato
Art. 6 Salario assicurato
Contributi
Art. 7 Contributi
Riscatto nella Cassa pensioni
Art. 8 Affiliazione e riscatto nella Cassa pensioni
Prestazioni della Cassa pensioni
Art. 9 Avere di vecchiaiaArt. 10 Rendita di vecchiaiaArt. 10a Differimento della rendita al raggiungimento dell’età di riferimentoArt. 11 Finanziamento della riduzione delle prestazioni di vecchiaia in caso di pensionamento anticipatoArt. 12 Rendita transitoria AVSArt. 13 Pensionamento parzialeArt. 14 Rendita per figli di pensionatoArt. 15 Rendita per coniugiArt. 16 Rendita per conviventiArt. 17 Rendita per orfaniArt. 18 Capitale in caso di decessoArt. 19 Rendita di invaliditàArt. 20 Proroga provvisoria del rapporto di assicurazione e mantenimento del diritto alle prestazioniArt. 21 Esonero dai contributiArt. 22 Anticipo AIArt. 23 Rendita per figli di invalidiArt. 24 Finanziamento della proprietà di abitazioniArt. 25 Prestazione di libero passaggioArt. 26 Ammontare della prestazione di libero passaggioArt. 27 DivorzioArt. 28 Prestazione in caso di scioglimento del rapporto di lavoro per motivi aziendali
Disposizioni generali concernenti le prestazioni
Art. 29 Versamenti e rimborsoArt. 30 Adeguamento delle rendite al carovitaArt. 31 Riduzione delle prestazioniArt. 32 Regresso della Cassa pensioni
Organizzazione e amministrazione
Art. 33 Consiglio di fondazioneArt. 34 Diritti di informazioneArt. 34a Obbligo del segreto, diffusione dei dati
Ulteriori disposizioni
Art. 35 Organizzazione giudiziariaArt. 36 SottocoperturaArt. 37 Scioglimento di contratti di affiliazione, liquidazione parziale e scioglimento della Cassa pensioniArt. 38 Disposizioni transitorie
1 Compensazione per la riduzione della rendita di vecchiaia (appendice 3)2 Assunzione dei pensionati da parte della CPP – Caisse de Pensions a partire dal 1° gennaio 20163 Rendite correnti al 31° dicembre 20134 Diritti acquisiti rendite di invalidità temporanee al 31 dicembre 2022 (art. 19 cpv. 6)5 Beneficiari di una rendita di invalidità in caso di acquisizioni di aziende6 Prestazioni per superstiti ai divorziati (art. 15 cpv. 7)7 Rendita per figli di pensionato (art. 14)8 Capitale in caso di decesso (art. 18)9 Rendita transitoria AVS
Art. 39 ModificheArt. 40 Entrata in vigore
Appendici
Appendice 1 Contributi degli assicurati e dei datori di lavoro (art. 7)Appendice 2 Accrediti di vecchiaia (art. 9)Appendice 3 Aliquote di conversione (art. 10)Appendice 4 Affiliazione alla Cassa pensioni e riscatto (art. 8 cpv. 2)Appendice 5 Finanziamento della riduzione della rendita in caso di pensionamento di vecchiaia anticipato (art. 11)Appendice 6 Rendita transitoria AVS (art. 12 cpv. 2 e 4)Appendice 7 Supplemento per i diritti acquisiti (art. 19 cpv. 6)
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1 Compensazione per la riduzione della rendita di vecchiaia (appendice 3)

Per ammortizzare la riduzione dell’aliquota di conversione, per le persone assicurate presso la Cassa pensioni al 31 dicembre 2022 (compresi invalidi e assicurati volontari ai sensi degli art. 5 e 5a) viene calcolato un deposito straordinario individuale da parte dei periti in materia di previdenza professionale. In questo modo si finanziano le rendite di dette persone all’età di 65 anni con una riduzione massima del 2% sulla base del piano standard. Fanno fede i dati degli assicurati al 31 dicembre 2022. I riscatti e i depositi del datore di lavoro avvenuti nel periodo a partire dal 1° gennaio 2021 vengono detratti dall’avere di vecchiaia determinante per la proiezione. Per gli assicurati con data di ingresso a partire dal 1° gennaio 2022, vengono detratte anche le prestazioni di libero passaggio di precedenti istituti di previdenza.

Dal 1° gennaio 2023, sul conto di vecchiaia dell’assicurato viene versato mensilmente 1/17 del deposito straordinario calcolato individualmente. Tale accredito è parte integrante della prestazione di libero passaggio. Se l’assicurato esce volontariamente prima del 31 maggio 2024, egli non ha diritto al deposito straordinario non ancora accreditato al momento dell’uscita. Resta salvo l’insorgere di un caso di previdenza (vecchiaia, decesso, invalidità) o la cessazione del rapporto di lavoro allo scadere del piano sociale o del Newplacement per i quadri; in questi casi nel calcolo della prestazione si tiene conto dell’intero deposito straordinario calcolato individualmente. Tale disposizione si applica per analogia ai pensionati parziali e alle persone aventi diritto a una rendita di invalidità parziale.

Se la rendita di vecchiaia, conformemente al regolamento di previdenza valido dal 1° gennaio 2023, compreso il deposito straordinario accreditato, supera la rendita di vecchiaia ai sensi delle disposizioni del regolamento valido dal 1° gennaio 2021, si corrisponde al massimo la rendita di vecchiaia in conformità al regolamento di previdenza valido dal 1° gennaio 2021. Per il calcolo delle rendite per superstiti e di invalidità si continua a tener conto del deposito straordinario totale.