1 Compensazione per la riduzione della rendita di vecchiaia (appendice 3)
Per ammortizzare la riduzione dell’aliquota di conversione, per le persone assicurate presso la Cassa pensioni al 31 dicembre 2022 (compresi invalidi e assicurati volontari ai sensi degli art. 5 e 5a) viene calcolato un deposito straordinario individuale da parte dei periti in materia di previdenza professionale. In questo modo si finanziano le rendite di dette persone all’età di 65 anni con una riduzione massima del 2% sulla base del piano standard. Fanno fede i dati degli assicurati al 31 dicembre 2022. I riscatti e i depositi del datore di lavoro avvenuti nel periodo a partire dal 1° gennaio 2021 vengono detratti dall’avere di vecchiaia determinante per la proiezione. Per gli assicurati con data di ingresso a partire dal 1° gennaio 2022, vengono detratte anche le prestazioni di libero passaggio di precedenti istituti di previdenza.
Dal 1° gennaio 2023, sul conto di vecchiaia dell’assicurato viene versato mensilmente 1/17 del deposito straordinario calcolato individualmente. Tale accredito è parte integrante della prestazione di libero passaggio. Se l’assicurato esce volontariamente prima del 31 maggio 2024, egli non ha diritto al deposito straordinario non ancora accreditato al momento dell’uscita. Resta salvo l’insorgere di un caso di previdenza (vecchiaia, decesso, invalidità) o la cessazione del rapporto di lavoro allo scadere del piano sociale o del Newplacement per i quadri; in questi casi nel calcolo della prestazione si tiene conto dell’intero deposito straordinario calcolato individualmente. Tale disposizione si applica per analogia ai pensionati parziali e alle persone aventi diritto a una rendita di invalidità parziale.
Se la rendita di vecchiaia, conformemente al regolamento di previdenza valido dal 1° gennaio 2023, compreso il deposito straordinario accreditato, supera la rendita di vecchiaia ai sensi delle disposizioni del regolamento valido dal 1° gennaio 2021, si corrisponde al massimo la rendita di vecchiaia in conformità al regolamento di previdenza valido dal 1° gennaio 2021. Per il calcolo delle rendite per superstiti e di invalidità si continua a tener conto del deposito straordinario totale.