Art. 34a Obbligo del segreto, diffusione dei dati
1 Tutte le persone coinvolte nell’amministrazione, nel controllo o nella sorveglianza della cassa pensioni sono tenute a mantenere il segreto nei confronti di terzi.
2 La diffusione dei dati a terzi è consentita soltanto nell’ambito dell’art. 86a LPP.
3 La dichiarazione sulla protezione dei dati e ulteriori informazioni sulla protezione dei dati sono disponibili su www.pk-complan.ch.