Art. 32 Regresso della Cassa pensioni
Nei confronti di un terzo responsabile del caso di previdenza, al momento dell’evento la Cassa pensioni subentra all’assicurato risp. all’avente diritto sino all’ammontare delle prestazioni previste dalla legge. Inoltre, la Cassa pensioni può esigere dall’assicurato risp. dall’avente diritto che questi ceda le sue pretese nei confronti di terzi responsabili fino all’ammontare dell’obbligo di prestazione. Qualora tale cessione non avvenga, la Cassa pensioni è autorizzata a sospendere le proprie prestazioni.