Art. 5 Assicurazione volontaria
1 In caso di scioglimento del rapporto di previdenza, l’assicurazione può essere portata avanti volontariamente a condizione che l’assicurato abbia almeno 56 anni di età e non sottostia alla previdenza professionale obbligatoria (LPP). Il salario assicurato rimane invariato.
2 Oltre ai suoi contributi, l’assicurato volontario versa altresì i contributi del datore di lavoro ai sensi degli art. 7 cpv. 6 e art. 36 cpv. 2. Se presenta richiesta di una rendita transitoria AVS ai sensi dell’art. 12 cpv. 1, il relativo finanziamento avviene a carico dell’assicurato volontario per mezzo di una riduzione vita natural durante della rendita di vecchiaia calcolata in base a criteri attuariali (appendice 6). Qualora l’assicurato volontario rimanga indietro con i versamenti per tre mesi, l’assicurazione volontaria decade.
3 L’assicurazione volontaria può durare al massimo due anni, e comunque non oltre la fine del 60 esimo anno di età.