Art. 24 Finanziamento della proprietà di abitazioni
1 Fino a tre anni prima dell’età di riferimento, gli assicurati possono prelevare o costituire in pegno i loro fondi di previdenza allo scopo di promuovere la proprietà di abitazioni. Nei primi due anni di assicurazione volontaria ai sensi dell’art. 5a la persona assicurata può prelevare o costituire in pegno i fondi di previdenza, ma per non più di tre anni prima del raggiungimento dell’età di riferimento. Il prelievo anticipato viene addebitato proporzionalmente all’avere di vecchiaia LPP e al restante avere di vecchiaia; si applica per analogia l’art. 27 cpv. 2.
2 Se l’assicurato è coniugato, un prelievo anticipato è ammesso solamente quando l’istanza è firmata anche dal coniuge. Il coniuge è tenuto a presentarsi personalmente presso la Cassa pensioni o a fare autenticare la firma da un pubblico ufficiale.
3 Il rimborso di un prelievo anticipato è equiparato al prelievo anticipato dell’avere di vecchiaia LPP e al restante avere di vecchiaia. Si applica per analogia l’art. 27 cpv. 3. Se il prelievo anticipato è stato effettuato prima del 1° gennaio 2017 e la percentuale dell’avere di vecchiaia LPP non può più essere definita in base all’importo del prelievo anticipato, l’importo restituito viene assegnato all’avere di vecchiaia e al restante avere di previdenza in misura del rapporto esistente tra i due crediti suddetti subito prima del rimborso.
4 In caso di prelievo anticipato o di costituzione in pegno, la Cassa pensioni preleva una tassa amministrativa conformemente al regolamento dei costi.