Art. 5 Assicurazione volontaria
1 In caso di scioglimento del rapporto di previdenza, l’assicurazione può essere portata avanti volontariamente a condizione che l’assicurato abbia almeno 56 anni di età e non sottostia alla previdenza professionale obbligatoria (LPP). Il salario assicurato rimane invariato. L’assicurazione volontaria deve essere richiesta per iscritto alla Cassa pensioni entro 30 giorni dallo scioglimento del rapporto di previdenza.
2 Oltre ai suoi contributi, l’assicurato volontario versa altresì i contributi del datore di lavoro ai sensi degli art. 7 cpv. 6 e art. 36 cpv. 2. Se presenta richiesta di una rendita transitoria AVS ai sensi dell’art. 12 cpv. 1, il relativo finanziamento avviene a carico dell’assicurato volontario per mezzo di una riduzione vita natural durante della rendita di vecchiaia calcolata in base a criteri attuariali (appendice 6). Qualora l’assicurato volontario rimanga indietro con i versamenti per tre mesi, l’assicurazione volontaria decade.
3 L’assicurazione volontaria può durare al massimo due anni, e comunque non oltre la fine del 60 esimo anno di età. L’assicurato può disdire l’assicurazione volontaria in qualsiasi momento con effetto dalla fine di un mese civile. La disdetta deve avvenire per iscritto.