Art. 18 Capitale in caso di decesso
1 Se un assicurato decede prima del pensionamento o un beneficiario di una rendita d’invalidità prima dell’età di riferimento, ai superstiti, indipendentemente dal diritto successorio, è versato un capitale in caso di decesso nel seguente ordine:
- il coniuge; in sua mancanza
- il convivente che ha condotto con l’assicurato una convivenza ininterrotta nella stessa economia domestica negli ultimi cinque anni prima del decesso (non è necessaria la stessa residenza ufficiale) o le persone al cui sostentamento l’assicurato ha provveduto in maniera determinante (in assenza di coniuge divorziato); in loro mancanza
- tutti i figli della persona deceduta, in loro mancanza
- i genitori, in loro mancanza i fratelli.
2 Per i beneficiari l’ammontare del capitale in caso di decesso corrisponde, ai sensi del cpv. 1 lett. a-c, al 100% dell’avere di vecchiaia, ridotto del valore attuale di tutte le prestazioni instaurate dal decesso, ma pari almeno al 100% dell’ultimo salario assicurato più:
- i riscatti ai sensi dell’art. 8 cpv. 2 (senza interessi), gli accrediti di vecchiaia che superano quelli «Standard»; ai sensi dell’art. 7 cpv. 4 (con interessi); nonché il finanziamento personale della riduzione delle prestazioni di vecchiaia in caso di pensionamento anticipato ai sensi dell’art. 11 cpv. 1 (senza interessi);
- meno i prelievi anticipati per il finanziamento della proprietà d’abitazioni e le prestazioni di conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio effettuati presso la Cassa pensioni e non ancora rimborsati.
3 Per i beneficiari l’ammontare del capitale in caso di decesso comprende, ai sensi del cpv. 1 lett. d:
- i riscatti ai sensi dell’art. 8 cpv. 2 (senza interessi), gli accrediti di vecchiaia che superano quelli «Standard»; ai sensi dell’art. 7 cpv. 4 (con interessi); nonché il finanziamento personale della riduzione delle prestazioni di vecchiaia in caso di pensionamento anticipato ai sensi dell’art. 11 cpv. 1 (senza interessi);
- meno i prelievi anticipati per il finanziamento della proprietà d’abitazioni e le prestazioni di conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio effettuati presso la Cassa pensioni e non ancora rimborsati.
Per i pensionati parziali e gli invalidi parziali, l’art. 10 cpv. 2 e l’art. 21 cpv. 3 si applicano in modo analogo al calcolo del capitale di decesso (per salario assicurato, riscatti, deduzioni anticipate per il finanziamento della proprietà d’abitazioni, ecc.).
4 In caso di decesso durante il differimento della rendita (art. 10a) sussiste il diritto al capitale in caso di decesso solo se contemporaneamente non sono dovute prestazioni per superstiti (fatta eccezione per l’art. 15 cpv. 7). L’ammontare del capitale in caso di decesso è disciplinato dal cpv. 3.
5 Non vi è alcun diritto al capitale in caso di decesso per i beneficiari ai sensi del cpv. 1 lett. b se beneficiano della rendita per coniugi o conviventi di altri istituti di previdenza. Inoltre, i beneficiari ai sensi del cpv. 1 lett. b hanno diritto al capitale in caso di decesso solo se la persona deceduta, quando era in vita, ha notificato alla Cassa pensioni la convivenza con il modulo fornito o ha presentato una dichiarazione scritta sui beneficiari per la persona al cui sostentamento l’assicurato ha provveduto in modo considerevole.