Art. 15 Rendita per coniugi
1 Alla morte di un assicurato o beneficiario di rendita, il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi se
- deve sopperire al sostentamento di uno o più figli; oppure
- ha compiuto 40 anni ed è stato sposato con la persona defunta per almeno 5 anni. La durata di una convivenza di fatto con la stessa residenza ufficiale immediatamente precedente il matrimonio viene considerata a condizione che la convivenza sia stata costituita prima del pensionamento e sia stata notificata alla Cassa pensioni prima del matrimonio; oppure
- riscuote una rendita completa ai sensi della Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità.
2 Il coniuge superstite di un beneficiario di rendita che non adempie a nessuno di questi presupposti ha diritto a un’indennità unica equivalente a 3 rendite annue
3 Il diritto alla rendita per coniugi decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso.
4 Il diritto si estingue in caso di matrimonio o di morte.
5 La rendita per coniugi ammonta:
- in caso di decesso di una persona assicurata attiva che non ha ancora raggiunto l’età di riferimento, 35% del salario assicurato;
- al 60% dell’ultima rendita di vecchiaia o di invalidità riscossa dal pensionato deceduto;
- in caso di decesso di una persona assicurata attiva in fase di differimento della rendita, il 60% della rendita di vecchiaia percepita dall’assicurato al momento del decesso, calcolata sulla base dell’avere di vecchiaia secondo l’art. 9.
La rendita per coniugi ai sensi della lett. a può essere percepita interamente o parzialmente sotto forma di capitale. Il prelievo sotto forma di capitale deve essere notificato per iscritto al più tardi tre mesi dopo il decesso della persona assicurata. Il prelievo di capitale corrisponde al valore attuale della rendita per coniugi, tuttavia per un importo massimo pari all’avere di vecchiaia disponibile.
6 Se il coniuge superstite ha un’età inferiore di oltre 15 anni rispetto alla persona assicurata deceduta, la rendita per il coniuge è ridotta. Per ogni anno intero di durata superiore a 15 anni, la riduzione è pari al 3% dell’importo della pensione. Il diritto alla rendita per coniugi ai sensi della LPP è garantito in ogni caso.
7 Il coniuge divorziato è equiparato al vedovo se il matrimonio è durato almeno 10 anni e se gli è stata accordata una rendita attraverso la sentenza di divorzio ai sensi dell’art. 124e cpv. 1 o art. 126 cpv. 1 CC. Il diritto si limita alle prestazioni LPP ed è dovuto fintanto che sarebbe stata dovuta la rendita. Le prestazioni per i superstiti della Cassa pensioni vengono ridotte dell’importo per il quale superano il diritto in base alla sentenza di divorzio se unite alle prestazioni per superstiti dell’AVS. Le prestazioni per i superstiti dell’AVS vengono prese in considerazione solo nel caso in cui siano di importo maggiore rispetto alla rendita di invalidità dell’AI o alla rendita di vecchiaia dell’AVS eventualmente spettanti.